F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010 (354) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CIANCIANA AVVERSO L’AMMENDA € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 489/cdt del 1°.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010
(354) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD CIANCIANA AVVERSO L’AMMENDA € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 489/cdt del 1°.6.2010).
la Commissione Disciplinare; letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ne ha invocato il rigetto del gravame, osserva quanto segue. Con l’atto di impugnazione non viene contestato il fatto né la responsabilità della reclamante, ma unicamente l’entità della sanzione inflitta a quest’ultima, che invoca la propria buona fede e la circostanza di aver agito per mera colpa e senza dolo alcuno. Seppure si può ammettere che la ASD Cianciana 2000 non ha volontariamente violato le norme indicate nel capo di incolpazione, appare comunque palese che la stessa ha commesso una evidente e reiterata leggerezza, traendo vantaggio dall’utilizzo un tecnico non tesserato per essa e ciò in occasione di un considerevole numero di gare, per cui appare adeguata all’accaduto l’entità della sanzione ad essa inflitta da parte del primo giudice, non potendo considerarsi la stessa sproporzionata, come lamenta la società, neppure prendendo in considerazione la tipologia del campionato nell’ambito del quale il fatto si è verificato. L’impugnata decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale è quindi del
tutto condivisibile e la stessa va pertanto integralmente confermata, previa reiezione del proposto gravame. P. Q. M.
rigetta il ricorso e conferma integralmente l’impugnata decisione. Dispone incamerarsi la tassa reclamo già versata.
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