F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010 (325) – APPELLO DEL SIG. ANGELO GRASSO (calciatore tesserato per la Soc. SS Torretta) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell’11.5.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010 (325) – APPELLO DEL SIG. ANGELO GRASSO (calciatore tesserato per la Soc. SS Torretta) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell’11.5.2010). Con reclamo del 22.5.2010, il Sig. Angelo Grasso ha impugnato la decisione con la quale la CDT presso il CR Calabria ha inflitto allo stesso la squalifica per anni 1 (uno) per avere stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell’ambito della LND. In particolare, con l’atto di deferimento del 24.6.2009, la Procura Federale ha contestato la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS in riferimento all’art. 8, co. 6 e 11, CGS nonché dell’art. 39, co. 2, LND e dell’art. 94 ter NOIF. Alla riunione del 22.7.2010, il reclamante ha insistito nelle richieste del proprio atto di impugnazione mentre la Procura Federale per la conferma della decisione impugnata. Dall’esame della documentazione in atti e delle indagini svolte risulta, effettivamente, la violazione della normativa suddetta, avendo il Grasso pattuito un compenso in assenza della formalizzazione dello stesso sugli appositi moduli, ai sensi della normativa violata. Gli eventi relativi alla omessa percezione dell’importo concordato sono irrilevanti ai fini dell’integrazione dell’illecito, che si è perfezionato per il solo raggiungimento dell’accordo, dato peraltro pacifico. Ciò che rileva, pertanto, è la congruità della sanzione, da determinare, ai sensi dell’art. 8, co. 11, CGS, che, tenuto conto della vicenda e della specificità delle contestazioni, appare effettivamente eccessiva in relazione alla gravità degli addebiti. Sotto questo aspetto, l’appello può essere accolto con riduzione della squalifica inflitta a 6 (sei) mesi. P.Q.M. Riduce la squalifica del Sig. Angelo Grasso a mesi 6 (sei). Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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