F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010 (328) – APPELLO DEL SIG. ANTONIO GIUSEPPE MAZZACUA (collaboratore direttore generale della Soc. FC Rossanese ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell’11.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010
(328) – APPELLO DEL SIG. ANTONIO GIUSEPPE MAZZACUA (collaboratore direttore generale della Soc. FC Rossanese ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 149 dell’11.5.2010).
Rilevato che il ricorrente preannunciava ricorso richiedendo copia degli atti in data 19.5.2010, cui non faceva seguire i motivi del reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi, avvenuta in data 4.6.2010, ai sensi dell’art. 37 CGS. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere.
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