F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010 (353) – APPELLO DEL SIG. MATTEO MENEGHETTI (allenatore della Soc. Borgo Primomaggio (all’epoca dei fatti Primomaggio)) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.5.2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 13/CS del 28.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 06 del 23.07.2010
(353) – APPELLO DEL SIG. MATTEO MENEGHETTI (allenatore della Soc. Borgo Primomaggio (all’epoca dei fatti Primomaggio)) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.5.2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Veneto CU n. 13/CS del 28.5.2010).
la Commissione Disciplinare; letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con il difensore dell’appellante che ha insistito per l’accoglimento del gravame e la Procura Federale che ha invocato il rigetto dello stesso, osserva quanto segue. Le accurate indagini effettuate dalla Procura nel giudizio di prime cure instauratosi all’esito di quello per revocazione hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di addivenire al convincimento che l’odierno reclamante si sia reso responsabile della produzione di esso. Innanzitutto va preso in considerazione quanto dichiarato dal direttore di gara il quale, se è vero che nella nota integrativa del referto ha escluso che la persona che lo ha colpito con un calcio potesse essere un dirigente, è altrettanto vero che, una volta chiestigli chiarimenti a riguardo nel corso dell’audizione presso il rappresentante della Procura Federale, ha specificato che il suo convincimento scaturiva dalla tipologia dei segni lasciati dal colpo sulla sua cute, che faceva presupporre che il calcio fosse stato inferto da persona che indossava scarpe da gioco munite di tacchetti. Appare inutile a riguardo una nuova audizione dell’arbitro siccome invocata dall’appellante, apparendo esaustivo quanto già dichiarato in precedenza dallo stesso. Tutte le altre risultanze delle indagini dimostrano inequivocabilmente che l’autore del fatto è stato il sig. Meneghetti: i testi Zavoldelli e Cirillo lo hanno visto nell’atto di sferrare il calcio alle terga dell’arbitro, il primo ha riferito anche che egli calzava scarpe da gioco munite di tacchetti, il dirigente della squadra avversaria ha parlato di un comportamento riprovevole e violento di un dirigente, e non di un calciatore, della Primomaggio. Di nessun rilievo è invece la deposizione del sig. Ferrari perché in gran parte del tutto generica, entrando egli nello specifico solo quando dichiara che il deferito indossava scarpe da ginnastica prive di tacchetti, in ciò smentito dalle dichiarazioni di altro testimone e da una foto versata in atti dalla Procura. Va quindi pienamente condivisa la decisione della Commissione Territoriale che, ritenendo compiutamente provata, sulla base delle indagini esperite dalla Procura Federale, la responsabilità del sig. Meneghetti nella produzione dell’evento, ha inflitto allo stesso la sanzione risultante in atti. Va conseguentemente rigettato il gravame proposto dal deferito. P. Q. M. Rigetta il ricorso e conferma l’impugnata decisione. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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