F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010 (303) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FOSCHINI (Calciatore attualmente tesserato per la Società Ostuni Sport), DANIELE ALBERANI, (Presidente della Società ASD Il Senio) e delle Società ASD IL SENIO e CASTELLARANO FC Srl – (nota N°. 7259/597 PF 09-10 AA/ac del 29.4.2010). (311) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI COPPOLA (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Comprensorio Tanagro), DANIELE ALBERANI, (Presidente della Società ASD Il Senio) e delle Società ASD IL SENIO e SPAL LANCIANO – (nota N°. 7390/595 PF 09-10/AA/ac del 4.5.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010 (303) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FOSCHINI (Calciatore attualmente tesserato per la Società Ostuni Sport), DANIELE ALBERANI, (Presidente della Società ASD Il Senio) e delle Società ASD IL SENIO e CASTELLARANO FC Srl - (nota N°. 7259/597 PF 09-10 AA/ac del 29.4.2010). (311) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI COPPOLA (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Comprensorio Tanagro), DANIELE ALBERANI, (Presidente della Società ASD Il Senio) e delle Società ASD IL SENIO e SPAL LANCIANO - (nota N°. 7390/595 PF 09-10/AA/ac del 4.5.2010). Il deferimento Con provvedimento del 29 aprile 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione disciplinare: ● il Sig. Antonio Foschini, calciatore attualmente tesserato per la Società Ostuni Sport, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la ASD Il Senio mentre era ancora tesserato per la Società Ostuni Sport; ● Daniele Alberani, Presidente della Società ASD Il Senio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento del calciatore Antonio Foschini benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra Società; ● La Società ASD Il Senio, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Presidente; ● La Società Castellarano FC Srl, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio calciatore; Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. Con provvedimento del 4 maggio 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione disciplinare: ● il Sig. Luigi Coppola, calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Comprensorio Tanagro, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la ASD Il Senio mentre era ancora tesserato per la Società Spal Lanciano; ● Daniele Alberani, Presidente della Società ASD Il Senio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento del calciatore Luigi Coppola, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra Società; ● La Società ASD Il Senio, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Presidente; ● La Società Spal Lanciano, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio calciatore; Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. La Commissione, su richiesta delle parti, dispone la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva. Il Patteggiamento All’inizio della riunione odierna viene depositata dal difensore del Sig. Daniele Alberani e della Società ASD Il Senio, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale esprime il proprio consenso. In proposito, la Commissione adotta la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Daniele Alberani e la Società ASD Il Senio, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Daniele Alberani, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 1(uno); pena base per la Società ASD Il Senio, sanzione dell’ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 300,00 (Euro trecento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 1 (uno) per il Sig. Daniele Alberani; ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) alla Società ASD Il Senio; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue per gli altri deferiti. Alla riunione odierna, è presente il rappresentante della Procura Federale Avv. Dario Perugini, il quale conclude per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Sig. Antonio Foschini, la squalifica di 1 (una) giornata in gare ufficiali; per il calciatore Sig. Luigi Coppola, la squalifica di 1 (una) giornata in gare ufficiali; per la Società FC Castellarano Srl l’ammenda di € 150,00 (Euro centocinquanta/00). per la Società Spal Lanciano l’ammenda di € 150,00 (Euro centocinquanta/00). Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che la responsabilità delle parti deferite è pacifica e provata per tabulas, così come tra l’altro emerge incontrovertibilmente dalla nota del 7 settembre 2009, trasmessa alla Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna L.N.D., che ha accertato che il calciatore Foschini era tesserato per la Società Castellarano dal 10 agosto 2007, e che pertanto la successiva richiesta di tesseramento inoltrata dal Presidente della Società Il Senio, con nota del 3 settembre 2009 veniva dichiarata nulla dal competente Ufficio Tesseramenti del C.R. Emilia Romagna L.N.D., in quanto il calciatore in questione risultava non svincolato. Per il comportamento del calciatore Foschini, ne consegue la responsabilità oggettiva della Società Castellarano FC Srl. Dalla stessa relazione della Procura federale e dagli atti allegati si evince altresì la responsabilità delle altre parti deferite, così come tra l’altro emerge incontrovertibilmente dalla nota del 7 settembre 2009, trasmessa alla Procura federale dal Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna L.N.D., che ha accertato che il calciatore Coppola era tesserato per la Società Spal Lanciano dal 27 settembre 2008, e che pertanto la successiva richiesta di tesseramento inoltrata dal Presidente della Società ASD Il Senio, con nota del 28 agosto 2009 veniva dichiarata nulla dal competente Ufficio Tesseramenti del C.R. Emilia Romagna L.N.D., in quanto il calciatore in questione risultava non svincolato. Per i comportamenti negligenti del Sig. Luigi Coppola, ne consegue la responsabilità oggettiva della Società Spal Lanciano. Il dispositivo Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga le seguenti sanzioni: squalifica per 1 (una) giornata di gara ufficiale al calciatore Antonio Foschini e quella dell’ammenda di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) alla Società Castellarano FC Srl. la sanzione della squalifica per 1 (una) giornata di gara ufficiale al calciatore Luigi Coppola e l’ammenda di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) alla Società Spal Lanciano.
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