F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010 (340) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa – (nota N°. 8310/1449 PF 09-10/SP/blp del 26.5.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010 (340) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota N°. 8310/1449 PF 09-10/SP/blp del 26.5.2010). Con provvedimento del 26 maggio, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare: ● il Signori Roberto Benigni, per la violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 15, del C.G.S. vigente, per il mancato pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 22 gennaio 2010, e segnatamente euro 60,00 in favore del calciatore Antonio Gaeta nonché le spese di procedura amministrativa per i costi amministrativi, il compenso del conciliatore e gli onorari e le spese dei componenti del Collegio Arbitrale. ● la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante. Il Patteggiamento All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal difensore del Signor Roberto Benigni e della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00); pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00) per il Sig. Roberto Benigni; ammenda di € 1.350,00 (Euro milletrecentocinquanta/00) alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”
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