F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010 (341) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa – (nota N°. 8377/1112 PF 09-10/SP/blp del 27.5.2010). (339) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa – (nota N°. 8375/1111 PF 09-10/SP/blp del 27.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010
(341) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa - (nota N°. 8377/1112 PF 09-10/SP/blp del 27.5.2010).
(339) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa - (nota N°. 8375/1111 PF 09-10/SP/blp del 27.5.2010).
Il deferimento
Con distinti provvedimenti del 27 maggio 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare:
● il Sig. Marco Semprini, Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dagli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15 del C.G.S. vigente, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver omesso di provvedere al pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nei lodi pronunciati dal Collegio Arbitrale della Lega Italiana Calcio Professionistico nella riunione del 16.10.2009 ed afferenti agli allenatori Tirloni Gian Maria Alessandro e Vavassori Giovanni;
● la Società AC Cesena Spa, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante; La Commissione Disciplinare Nazionale, su richiesta delle parti, dispone la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva.
Il Patteggiamento
All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal difensore del Signor Marco Semprini e della Società AC Cesena, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Marco Semprini e la Società AC Cesena, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Marco Semprini, sanzioni dell’inibizione di giorni 28 (ventotto) oltre all’ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 12 (dodici) di inibizione oltre all’ammenda di € 12.850,00 (Euro dodicimilaottocentocinquanta); pena base per la Società AC Cesena Spa, sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 12.850,00 (Euro dodicimilaottocentocinquanta)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di giorni 12 (dodici) e ammenda di € 12.850,00 (Euro dodicimilaottocentocinquanta/00) per il Sig. Marco Semprini; ammenda di € 12.850,00 (Euro dodicimilaottocentocinquanta/00) alla Società AC Cesena Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”
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