F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010 (360 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa – (nota N°. 8928/1524 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010
(360 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota N°. 8928/1524 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).
Con provvedimento del 16 giugno, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare:
● il Signor Roberto Benigni, per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII , delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
● la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.
Il Patteggiamento
All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal difensore del Signor Roberto Benigni e della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Roberto Benigni la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, a mezzo del loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 40 (quaranta), commutata nella sanzione dell’ammenda € 20.000,00 (Euro ventimila/00); pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per il Sig. Roberto Benigni; ammenda di € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00) alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010 (360 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Presidente e Legale Rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) e della Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa – (nota N°. 8928/1524 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010)."