F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: KEVIN PANDOLFI (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD L’Oasi), GIUSEPPE SCOCCA (Presidente della Società ASD L’Oasi), ANTONIO SCOCCA (Dirigente della Società ASD L’Oasi), e della Società ASD L’OASI – (nota N°. 7739/1117 PF 09-10 GR/mg del 12.5.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 07 del 28.07.2010 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: KEVIN PANDOLFI (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD L’Oasi), GIUSEPPE SCOCCA (Presidente della Società ASD L’Oasi), ANTONIO SCOCCA (Dirigente della Società ASD L’Oasi), e della Società ASD L’OASI - (nota N°. 7739/1117 PF 09-10 GR/mg del 12.5.2010). Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 12 maggio 2010 nei confronti del calciatore Kevin Pandolfi, tesserato della Società ASD L’Oasi; del Presidente Giuseppe Scocca della ASD L’Oasi; del Dirigente Antonio Scocca della ASD L’Oasi; della Società ASD L’Oasi; per rispondere: ► il primo della violazione dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., per avere partecipato a n. 32 gare nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 non avendo l’età prevista dalle norme federali per parteciparvi e comunque, per non essersi munito, compiuto il 15° anno, della prescritta autorizzazione; ► il secondo ed il terzo della violazione dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., per avere consentito al giovane calciatore Kevin Pandolfi la partecipazione a n. 32 gare nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 non avendo l’età prevista dalle norme federali per parteciparvi e comunque, per non essersi tempestivamente attivati nell’inoltrare la prescritta richiesta di autorizzazione al compimento del 15° anno da parte del medesimo calciatore; ► la ASD L’Oasi, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per la violazione ascritta al proprio calciatore e per il comportamento tenuto dal Presidente e dal dirigente della società stessa. Ascoltati i rappresentanti della Procura Federale Avv. Dario Perugini e Avv. Lorenzo Giua i quali hanno concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Pandolfi squalifica di mesi 6 (sei), per il Presidente Scocca inibizione per anni 2 (due), per il dirigente Scocca inibizione di anni 2 (due), per la ASD L’Oasi 15 (quindici) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 (5 punti nel campionato nazionale e 10 punti nel campionato under 21) Ascoltato altresì il difensore dei soggetti deferiti il quale in via principale ha chiesto il rigetto del deferimento per erronea determinazione dei capi di imputazione, in via subordinata l’irrogazione di sanzioni minime in relazione all’esiguità della violazione contestata. Ritenuto che la Procura Federale ha disposto il rinvio a giudizio per violazione dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F. Considerato che tale norma attinente ai limiti di partecipazione dei calciatori alle gare prevede espressamente per la partecipazione del calciatore ad attività agonistica senza l’autorizzazione del Comitato Regionale l’applicazione della punizione sportiva prevista dall’art. 12, comma 5, C.G.S. (rectius art. 17, comma 5, C.G.S. nella versione vigente delle Carte Federali). Valutato che detta punizione sportiva riguarda esclusivamente la perdita della gara, sanzione di esclusiva competenza del Giudice Sportivo. Preso atto che nel deferimento disposto dalla Procura Federale non è stata contestata la violazione di nessun’altra norma attinente alla fattispecie in esame. Rilevato che la difesa dei soggetti deferiti ha riguardato correttamente la contestata violazione dell’art. 34, comma 3, e non è pertanto possibile emettere alcuna pronunzia se non con riferimento a detta contestazione per non violare il diritto di difesa. P.Q.M. Rigetta il deferimento.
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