F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08 del 29.07.2010 (345) – APPELLO DEL SIG. GIACOMO MARASCIULO (calciatore della soc. ASD Nuova Montalbano Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 63 del 27.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08 del 29.07.2010
(345) – APPELLO DEL SIG. GIACOMO MARASCIULO (calciatore della soc. ASD Nuova Montalbano Calcio) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia CU n. 63 del 27.5.2010).
La Commissione esaminato il reclamo avanzato da Giacomo Marasciullo avverso la decisione della C.D.T. Puglia, pubblicata sul C.U. n. 63 del 27.05.2010 che ha ritenuto il Marasciullo responsabile della violazione dell’art. 1 co 1 C.G.S. in relazione all’art. 7 co. 1 e 16 dello Statuto Federale ed art. 40 delle NOIF, infliggendo al medesimo la squalifica sino al 31.12.2010. Letti gli atti, le memorie difensive, sentito il rappresentante della Procura Federale ed il difensore del ricorrente. osserva: Con atto del 23.03.2010, la Procura Federale deferiva innanzi alla Commissione Territoriale, il tesserato Giacomo Marasciullo in quanto ritenuto responsabile di violazione dell’art. 1 co 1 C.G.S. in relazione agli art. 7 co 1 e 16 dello Statuto Federale e 40 delle NOIF. A seguito di nota del Presidente del Consiglio Regionale Puglia, relativa all’esposto presentato dalla Soc. A.S.D. Partizan Gioia nel quale si denunciava la presunta posizione irregolare del calciatore Marasciullo, in forza alla società UNITED Football Monopoli, con riferimento alla partecipazione di costui ad alcune gare. Le indagini, tempestivamente condotte dalla Procura Federale, accertavano che il Marasciullo, risultava, nella stagione sportiva 2007-2008, tesserato, sia come dirigente dalla Soc. Green Planet Monopoli, sia come calciatore della Soc. A.S.D. United Football Monopoli e che in costanza di tale irregolare posizione, il Marasciulo aveva partecipato, nell’indicata stagione calcistica a n. 18 gare. La Commissione territoriale, sulla scorta della documentazione prodotta dalla Procura Federale a seguito di giudizio svoltosi nella seduta dle 27.10.2010 emetteva la decisione impugnata. Avverso tale decisione il Marasciullo, rappresentato e difeso dall’Avv. Ernesto Mesto, propone reclamo chiedendo, in via principale, il proscioglimento del reclamante, non essendo stato documentalmente provato il duplice tesseramento; in via subordinata, invocando una evidente buona fede del Marasciullo, chiedeva una riduzione della sanzione. Identica richiesta di riduzione della sanzione, veniva formulato con tre ulteriori argomentazioni, la prima ritenendo erronea la quantificazione della sanzione così come inflitta dalla C.D.T., la seconda lamentando una sproporzione tra la sanzione inflitta e la modesta gravità dei fatti; la terza invocando una evidente disparità di trattamento, per il sensibile divario della punizione inflitta al reclamante a quelle inflitte agli altri deferiti. Motivi della decisione Le doglianze espresse dal reclamante sono parzialmente infondate. E’ certamente infondato l’assunto secondo il quale la decisione della C.D.T. sarebbe stata adottata in assenza della prova documentale del duplice contemporaneo tesseramento del Marasciullo. Tale prova risiede, incomfutabilmente, nella comunicazione inviata in data 18.11.2008 dalla Delegazione Provinciale della L.N.D. (all. 4 degli atti) in cui si certifica che il Marasciullo, “nella stagione sportiva 200/2008 risulta tesserato come dirigente della Soc. Green Planet Monopoli inscritto nel TAU (tessere accompagnatori ufficiali) con tessera n. 25128-25247-25248. Risulta, altresì, tesserato nell’anno sportivo 2007-2008, con la Soc. United Football Monopoli iscritta al Campionato di terza categoria. Tale documentazione di per sé sufficiente, è surrogata dalle dichiarazioni ammissive del Marasciullo. Può essere accolta, invece la doglianza relativa alla sanzione, invero, inflitta in misura eccessivamente severa sia perché, la violazione appare più frutto di una cattiva conoscenza dai regolamenti che di vera e propria malafede, sia infine, perché appare equo ricondurre la sanzione entro limiti che rispettino la proporzione con le sanzioni inflitte agli altri e per l’effetto riduce al Marasciullo, la squalifica fissando il termine al 30.09.2010. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a Giacomo Marasciullo, fissando il termine della squalifica alla data del 30.09.2010. Dispone restituirsi la tassa versata.
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