F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08 del 29.07.2010 (348/349) – APPELLO DEI SIGG. DEMIS FRANZOSO E MARCO GIRARDI (calciatori attualmente svincolati) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 CIASCUNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Trentino A.A. CU n. 59 del 27.5.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08 del 29.07.2010 (348/349) – APPELLO DEI SIGG. DEMIS FRANZOSO E MARCO GIRARDI (calciatori attualmente svincolati) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 CIASCUNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Trentino A.A. CU n. 59 del 27.5.2010). La Procura Federale in data 13 aprile 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige i calciatori Denis Franzoso e, Andrea Guerra, all’epoca dei fatti tutti tesserati per la FC Bolzano 96, in quanto, unitamente ad altro calciatore della stessa società di nome Marco Girardi, in seguito tesserato con la qualifica di allenatore di base della FC Sudtirol Alto Adige e quindi oggetto di separato Deferimento innanzi la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, eludendo il vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, avevano sporto denuncia-querela nei confronti del sig. Franco Murano, presidente della società di loro appartenenza, per i reati previsti e puniti dagli artt. 610 e 595 C.P., che, secondo i querelanti, si erano concretizzati in giudizi ingiuriosi ed in dichiarazioni diffamatorie a mezzo stampa, che il Murano aveva rilasciato contro di loro. I tre calciatori, in sede di indagini disposte dalla Procura Federale, avevano ammesso la piena e cosciente volontà di non aver adito gli Organi di Giustizia Sportiva. La Commissione Territoriale, con decisione del 27 maggio 2010, in accoglimento del Deferimento, infliggeva ai calciatori Girardi Marco e Franzoso Demis l’inibizione di anni uno ciascuno a far data dalla pubblicazione del provvedimento. Avverso tale decisione ricorrono entrambi i sanzionati, i quali, con unico atto redatto dai propri difensori muniti di mandato a margine del primo foglio, chiedono in via gradata o l’annullamento della decisione, ovvero la riduzione della sanzione a mesi sei o alla diversa misura ritenuta equa e giusta. A sostegno del ricorso, eccepiscono i ricorrenti: 1°) l’erronea valutazione dell’ambito di applicazione dell’art. 30 dello Statuto FIGC, ritenendo che “l’autonomia dell’ordinamento sportivo deve cedere alla supremazia dell’ordinamento statale (e che) le questioni aventi rilevanza soggettiva e personalissima (come la lesione di diritti soggettivi ed interessi legittimi, come nel caso di specie) divengono prerogativa del giudice ordinario”; 2°) la mancata valutazione di precedenti giurisprudenziali, costituiti nello specifico dalla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del Settore Tecnico, pubblicata sul C.U. 123/2010, di assoluzione del Guerra, che aveva proposto la denuncia-querela congiuntamente ad essi ricorrenti, nonché dal lodo 5 marzo 2009 della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport in merito al rapportarsi dell’ordinamento sportivo con l’ordinamento giuridico statale in relazione alla Legge n. 280/2003; 3°) la carenza di opportuni mezzi di tutela endofederali, in quanto “la materia penale (…) è da ritenersi certamente sottratta alla giurisdizione domestica del diritto sportivo, che è priva del potere di giudicare (e che) non ha nessuno strumento coercitivo per offrire e garantire una tutela”; 4°) il difetto di motivazione in ordine all’element o soggettivo, per la “scusabilità dell’errore in cui sarebbero incorsi i sigg.ri Franzoso e Girardi stanti le innegabili difficoltà interpretative dell’art. 30 dello Statuto Federale”; 5°) l’errata valutazione dei fatti da cui trae origine la querela. All’udienza odierna, fissata per la discussione del ricorso, sono comparsi il difensore dei ricorrenti, nonché il rappresentante della Procura Federale. I ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del ricorso, la Procura Federale per il suo rigetto. Si osserva quanto segue. 1°) L’art. 30 dello Statuto FIGC, recante norme sul cd. vincolo di giustizia, impedisce ad ogni tesserato che intende agire contro altro tesserato di adire gli organi giurisdizionali dello Stato, se non previa autorizzazione del Consiglio Federale, che può essere concessa solo per gravi ragioni di opportunità. 2°) Nel caso in esame, i ricorrenti hanno sporto la denuncia-querela contro il presidente della società di loro appartenenza senza richiedere, per ammissione degli stessi ricorrenti, la suddetta autorizzazione. 3°) I fatti che hanno dato origine all’azione giudi ziale intrapresa dai ricorrenti sono maturati nell’ambito dell’attività sportiva. 4°) La denuncia-querela, pendente innanzi la Procur a della Repubblica di Bolzano con il numero di ruolo 994 del 2009, si è conclusa con l’archiviazione della notizia di reato. In tale contesto, ritiene questa Commissione di non potersi esimere dall’applicare il secondo inciso del quarto capoverso dell’art. 30 dello Statuto, il quale prevede che “ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto ad eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali” e, più precisamente, dall’art. 15 CGS. Si ritiene pertanto di confermare in parte motiva la decisione di primo grado, previo rigetto del ricorso dei calciatori Franzoso Demis e Girardi Marco. Si ritiene tuttavia di accogliere il ricorso in punto di entità delle sanzioni in applicazione dell’art. 15 inciso b) CGS, il quale prevede la inibizione o la squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori (e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche), sostituendo l’espressione inibizione usata dal primo Giudice con l’espressione squalifica. P.Q.M. in parziale riforma della impugnata decisione, riduce la squalifica inflitta ai calciatori Franzoso Demis e Girardi Marco a mesi 6 (sei) ciascuno. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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