F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08 del 29.07.2010 (351) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON COLPEVOLEZZA DELLE SOC. USD PIEVESE, ASD ATLETICO PIAZZE E DEI SIGG. VITTORIO REALI (Presidente della Soc. ASD Atletico Piazze), JACOPO BACIOCCOLA (calciatore) E SERENELLA BAGLIONI (Presidente della Soc. USD Pievese), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria – CU n. 134 del 28.5.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 08 del 29.07.2010 (351) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON COLPEVOLEZZA DELLE SOC. USD PIEVESE, ASD ATLETICO PIAZZE E DEI SIGG. VITTORIO REALI (Presidente della Soc. ASD Atletico Piazze), JACOPO BACIOCCOLA (calciatore) E SERENELLA BAGLIONI (Presidente della Soc. USD Pievese), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria - CU n. 134 del 28.5.2010). Con reclamo tempestivamente depositato la Procura Federale ha chiesto a questa CD Nazionale di riformare integralmente la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria della LND pubblicata nel C.U. n. 134 del 28/5/2010, comunicato in pari data, che non ha accolto il deferimento proposto dalla Procura Federale in data 24 febbraio 2010, con il quale era stato contestato ai signori Jacopo Bacioccola, Serenella Baglioni, Presidente dell’USD Pievese, Vittorio Reali, Presidente ASD Atletico Piazze la violazione degli artt. 1 e 10 CGS e 96 NOIF per avere, in concorso tra loro, organizzato il simulato e provvisorio tesseramento del calciatore Jacopo Bacioccola in favore dell’ASD Atletico Piazze che immediatamente dopo veniva trasferito alla USD Pievese, allo scopo di evitare che quest’ultima società corrispondesse il premio preparazione, altrimenti dovuto, alla Sanfatucchio Calcio ASD. Alle società USD Pievese e ASD Atletico Piazze tale violazione veniva contestata a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 c. 2 CGS in conseguenza della condotta assunta dai rispettivi tesserati. La Procura Federale chiede pertanto, in riforma dell’impugnata decisione, di accogliere le seguenti richieste già formulate innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale: - per il calciatore Jacopo Bacioccola: tre mesi di squalifica; - per il sig. Vittorio Reali, presidente della ASD Atletico Piazze: sei mesi di inibizione; - per la sig.ra Serenella Baglioni, presidente dell’USD Pievese: sei mesi di inibizione; - per l’ASD Atletico Piazze: € 3.000,00 di ammenda; - per l’USD Pievese: € 5.000,00 di ammenda. I deferiti in data 22 luglio 2010 hanno fatto pervenire memoria difensiva. All’udienza del 29/7/2010 il rappresentante della Procura ha insistito per l’accoglimento del reclamo. Il difensore dei deferiti ne ha chiesto invece il rigetto. Preliminarmente va dichiarata la tardività della produzione della memoria difensiva e dei relativi allegati. Infatti, ai sensi dell’art. 37 comma 2 CGS, applicabile alla fattispecie ai sensi dell’art. 36 comma 11 CGS, le controdeduzioni andavano prodotte entro tre giorni dalla ricezione del reclamo. La memoria difensiva va quindi espunta dal fascicolo. Nel merito, dagli atti di causa risulta che nel corso della sua audizione, il sig. Vittorio Reali, Presidente della società ASD Atletico Piazze, società che milita nel campionato di terza categoria della Toscana, ha riferito di aver tesserato con vincolo pluriennale il calciatore Jacopo Bacioccola, nato il 30 marzo 1992, proveniente dalla Società Sanfatucchio Calcio ASD per il solo fatto di averne ricevuto richiesta dal padre di questi, incontrato casualmente presso un istituto bancario, senza aver mai veduto il calciatore in azione. Tale tesseramento, per stessa ammissione del Reali (e come risulta agli atti) è avvenuta il 28 luglio 2009. Appena pochi giorni dopo, il successivo 19 agosto, senza aver giocato alcuna partita nelle fila della ASD Atletico Piazze, il calciatore veniva “girato” a titolo temporaneo alla USD Pievese, di cui è presidente la sig.ra Serenella Baglioni, per essere impiegato nel Campionato di promozione umbra. Dopo l’ inizio delle indagini della Procura Federale il 29 novembre 2009 il calciatore veniva nuovamente trasferito all’Atletico Piazze ma stranamente il successivo 30 novembre i Presidenti delle due società coinvolte, interrogati nell’ambito dell’indagine in corso, non facevano cenno alcuno a tale fatto. Infine sia il Bacioccola che il padre, interrogati il 7 dicembre ad appena 8 giorni dal nuovo trasferimento, affermavano di non ricordare il luogo ove il relativo atto sarebbe stato sottoscritto. Le osservazioni della Procura reclamante sono condivisibili. Gli indizi a carico dei deferiti sono gravi, univoci e concordanti. Non appare verosimile che un calciatore venga tesserato senza neppure averlo visionato solo in seguito ad un incontro casuale con il di lui padre. Il fatto è ancora più incredibile se si pensa che proprio quel calciatore venti giorni dopo, sempre al buio, sarà trasferito ad altra società di categoria superiore. Anche la condotta processuale di tutti i deferiti deve essere valutata come ragione di convincimento favorevole alla tesi della Procura. E’ invece priva di qualsiasi rilevanza la circostanza che per altri due calciatori la Pievese abbia regolarmente corrisposto il premio di preparazione, anche a tacere che il fatto non è stato provato in quanto le produzioni dei deferiti sia in primo che in secondo grado devono ritenersi inammissibili in quanto tardive. Il reclamo della Procura deve quindi essere accolto e sanzioni congrue, anche in relazione alla modestia del vantaggio economico conseguito, sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. accoglie l’appello della Procura Federale ed infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: mesi 1 (uno) di squalifica al calciatore Jacopo Bacioccola, mesi 3 (tre) di inibizione ai Presidenti Vittorio Reali e Serenella Baglioni, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla Soc. ASD Atletico Piazze, e l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Soc. USD Pievese.
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