F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09 del 02.08.2010 (350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO PANGON (Presidente della Società ASD Romana Monfalcone nonché Delegato Assembleare del C.R. Friuli Venezia Giulia) e della Società ASD ROMANA MONFALCONE – (nota N°. 8455/1202 PF 09-10 GR/mg del 31.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09 del 02.08.2010
(350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIERO PANGON (Presidente della Società ASD Romana Monfalcone nonché Delegato Assembleare del C.R. Friuli Venezia Giulia) e della Società ASD ROMANA MONFALCONE - (nota N°. 8455/1202 PF 09-10 GR/mg del 31.5.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 31.5.2010, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:
a) il Signor Giampiero Pangon, Presidente della Società ASD Romana Monfalcone, nonché Delegato Assembleare del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, per rispondere della violazione dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5 , commi 1 e 4 dello stesso Codice, per avere pubblicato sul sito internet www.calciofvg.it, destinato alla visione di più persone, giudizi e rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro, Sig. Matteo Giordano, e in particolare dell’Istituzione Federale, nelle vesti peraltro oltre che di Presidente della predetta Società calcistica anche di Delegato Assembleare supplente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;
b) la Società ASD Romana Monfalcone, per rispondere di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, Sig. Giampiero Pangon, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Entro i termini previsti il Sig. Giampiero Pangon faceva pervenire una memoria difensiva con la quale, dopo avere riconosciuto il carattere “fortemente critico e dissenziente usato dall’autore dell’articolo nei confronti dell’arbitro e della Federazione”, dedotta la circostanza per cui “in alcuna espressione usata è dato individuare quell’attacco sul piano
esclusivamente personale nei confronti dell’arbitro e degli organi federali che integrano gli estremi della diffamazione a mezzo stampa, i cui criteri interpretativi si possono applicare anche all’ordinamento sportivo”, chiedeva il proscioglimento dell’incolpato dagli addebiti a lui ascritti. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l’applicazione delle seguenti
sanzioni: per il Sig. Giampiero Pangon l’inibizione di mesi 3 (tre) e l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00); per la ASD Romana Monfalcone la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00). Nessuno è comparso per il sig. Giampiero Pangon.
I motivi della decisione
La Commissione, dopo avere esaminato gli atti, le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, nonché la memoria difensiva fatta pervenire dal Sig. Giampiero Pangon, nella qualità di Presidente della Società ASD Romana Monfalcone nonché di Delegato Assembleare supplente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, rileva e deduce quanto segue. Al termine dell’incontro di seconda categoria tra la ASD Romana Monfalcone e il Piedimonte disputatosi in data 7.2.2010 e terminato con la vittoria della squadra ospite per tre reti a due, sul sito internet www.calciofvg.it, alla voce “ASD Romana Monfalcone – Le news dal Pres” compariva un articolo, privo di firma, dal titolo “Impensabile metamorfosi dell’arbitro” nel quale, con commenti negativi e sarcastici, veniva fortemente criticato l’operato del direttore di gara, ledendone in tal modo la reputazione, e, nel contempo, venivano usate espressioni altrettanto lesive della credibilità e correttezza delle Istituzioni Federali. In particolare apparivano gravemente lesive della reputazione del direttore di gara le seguenti frasi: “trasformandosi (l’arbitro, n.d.r.) inspiegabilmente nella ripresa in Mister Hyde, ribaltando le sorti della gara e condannando la Romana ad un’ennesima sconfitta immeritata”; ed ancora “il repentino cambio del metro arbitrale, le due espulsioni gratuite e la rete convalidata in fuorigioco fa gridare allo scandalo i dirigenti monfalconesi”. Nei confronti dell’Istituzione Federale appariva particolarmente lesiva la seguente espressione: “vergogna, sgomento ed incredulità sono i sentimenti di questo furto legalizzato ai danni della Romana, una Romana che evidentemente è un fastidio nella categoria e che come tale deve sparire nell’anonimato delle categorie inferiori dove non può nuocere ai programmi della Federazione e delle Società ad essa vicine”. Detto articolo veniva trasmesso dal Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, Sig. Renzo Burelli, alla Procura Federale, la quale, all’esito delle indagini che ne seguivano, accertava che l’autore dell’articolo in questione era il Sig. Giampiero Pangon, Presidente della ASD Romana Monfalcone, nonché Delegato Assembleare supplente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. Il Sig. Giampiero Pangon, riconoscendo in pieno la paternità dell’articolo in questione, si giustificava sostenendo che l’iniziativa era il frutto di uno sfogo maturato a caldo nel post partita, sfogo causato peraltro anche da pregressi episodi che, a suo dire, avevano penalizzato la ASD Romana Monfalcone. I giudizi sopra riportati travalicano di gran lunga i limiti di un pur legittimo diritto di critica e si concretizzano in una palese lesione della reputazione dell’Arbitro della gara ASD Romana Monfalcone-Piedimonte, oltre che della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Dalla ricostruzione dei fatti e dall’esame del materiale raccolto dalla Procura Federale emerge con solare evidenza che il comportamento posto in essere dal Sig. Giampiero Pangon risulta essere lesivo dei principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 5, commi 1 e 4, dello stesso CGS, e ciò ancor di più alla luce della carica di Delegato Assembleare supplente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ricoperta dallo stesso Sig. Giampiero Pangon a partire dal 1.2.2009. Di conseguenza, la ASD Romana Monfalcone ne risponde ai sensi dell’articolo 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente. Anche in considerazione degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono sanzioni eque quelle di cui al dispositivo che segue.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Giampiero Pangon, Presidente della ASD Romana Monfalcone, nonché Delegato Assembleare supplente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre);
▪ alla ASD Romana Monfalcone il pagamento dell’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
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