F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09 del 02.08.2010 (368) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota N°. 8923/1522 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010). (369) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota N°. 8934/1527 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09 del 02.08.2010 (368) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota N°. 8923/1522 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010). (369) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE D’ODORICO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) GIUSEPPE IODICE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Gallipoli Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ GALLIPOLI CALCIO Srl (nota N°. 8934/1527 PF 09-10/SP/blp del 16.6.2010). Il deferimento Il Procuratore Federale, con due distinti provvedimenti, ha deferito dinanzi a questa Commissione, il Sig. Daniele D’Odorico, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Gallipoli Calcio Srl, il Sig. Giuseppe Iodice, Direttore Amministrativo e Legale Rappresentante della Gallipoli Calcio Srl e quest’ultima Società per rispondere, rispettivamente: ▪ i Sig.ri D’Odorico e Iodice della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VII , delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. e dall’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di fine carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei due procedimenti indicati in epigrafe, per ragioni di connessione soggettiva. Nel merito, la Commissione, visti gli atti di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal deferito Giuseppe Iodice; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo, complessivamente, l’irrogazione dell’inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno in danno dei Sig.ri D’Odorico e Iodice e dell’ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) per la Società Gallipoli Calcio Srl, osserva quanto segue. Nella riunione del 5.7.2010 la Commissione a seguito di deposito da parte del Sig. Iodice di copia del Comunicato Ufficiale N°. 255/CGF con cui si dà atto dell’intervenuto accoglimento, da parte della Corte di Giustizia Federale (in data 7 maggio 2010), di un proprio ricorso avverso il provvedimento di accoglimento da parte di questa Commissione di analogo deferimento proposto dalla Procura federale nei suoi confronti (vedi C.U. N°. 78/CDN del 19/4/2010), aveva disposto la sospensione del procedimento in attesa della pubblicazione delle motivazioni di tale decisione. Il Sig. Iodice si è costituito nel procedimento odierno depositando copia del Comunicato Ufficiale N°. 3/CGF dell’anno sportivo in corso, dal quale risulta che effettivamente per la richiamata analoga fattispecie la Corte ha escluso la responsabilità del medesimo. Le circostanze addebitate al Rappresentante legale, Sig. D’Odorico, risultano invece provate dalla documentazione in atti. In particolare, risulta incontrovertibilmente che non è stato provato, nei termini normativamente fissati, il pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società Gallipoli Calcio Srl. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie parzialmente il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Daniele D’Odorico e quella dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) alla Società Gallipoli Calcio Srl. Proscioglie il Sig. Giuseppe Iodice dagli addebiti contestati.
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