F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09 del 02.08.2010 (362) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TAVANO (Calciatore attualmente tesserato per la Società AS Livorno Calcio) – (nota N°. 9027/490 PF 09-10 SP/blp del 18.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 09 del 02.08.2010
(362) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TAVANO (Calciatore attualmente tesserato per la Società AS Livorno Calcio) - (nota N°. 9027/490 PF 09-10 SP/blp del 18.6.2010).
Con atto del 18.6.2010, la Procura Federale ha deferito il Sig. Francesco Tavano per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, C.G.S., in relazione all’art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali allegato “B” del Regolamento Agenti, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, in qualità di calciatore tesserato, ha violato l’obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, avvenuta in data 3.6.2009, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato in data 26.5.2009 nell’ambito della procedura arbitrale N°. 4 S.S. 2008/2009. Alla riunione del 2.8.2010, alla quale il deferito è rimasto assente omettendo di far pervenire memorie difensive, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione dell’ammenda di € 20,000,00 (Euro ventimila/00). Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La violazione del termine imposto al deferito per il pagamento degli importi di cui al lodo pronunciato all’esito della procedura arbitrale N°. 4 S.S. 2008/2009 deve ritenersi pienamente provata, anche in ragione dell’assenza di relative contestazioni da parte del Sig. Tavano. Si ritiene pertanto congrua la richiesta della Procura Federale, tenuto conto che la quantificazione dell’ammenda è determinata in ragione dei contratti in relazione ai quali era maturato l’obbligo di corresponsione, della serie di appartenenza del tesserato all’epoca dei fatti e della rilevanza degli importi dei quali è stato omesso il pagamento. P.Q.M. Infligge al Sig. Francesco Tavano la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00).
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