F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10 del 06.08.2010 (1) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SC OZIERESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ANTONIO DELOGU (dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 A FAR DATA DALLA PRIMA GIORNATA DEL PROSSIMO CAMPIONATO AL SIG. DIEGO AMADU (calciatore) E DELL’AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna – CU n. 55 del 22.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10 del 06.08.2010 (1) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SC OZIERESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ANTONIO DELOGU (dirigente), DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 A FAR DATA DALLA PRIMA GIORNATA DEL PROSSIMO CAMPIONATO AL SIG. DIEGO AMADU (calciatore) E DELL’AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna - CU n. 55 del 22.6.2010). Con un unico reclamo datato 23.6.2010, pervenuto il 2.7.2010, a firma del suo presidente Paolo Fantasia, l’Associazione Sportiva Dilettantistica S.C. Ozierese ha impugnato la delibera della CDT presso il Comitato Regionale Sardegna del 22.6.2010 di cui C.U. n. 55 in pari data. Ha assunto, la reclamante, ammessi i fatti ascritti, la incongruità delle sanzioni comminate in suo danno e nei confronti del dirigente Antonio Delogu e del calciatore Diego Amadu, di cui ha chiesto la riduzione. Convocate le parti per la riunione del 6.8.2010, nessuno è comparso per la reclamante. Il rappresentante della Procura federale, eccepito il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte dei reclamanti, ha concluso per la sua inammissibilità. L’eccezione del rappresentante della Procura è fondata. Il CGS pone a carico del reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti e alla Procura. Detto onere va assolto contestualmente all’invio del reclamo all’organo competente per la decisione. Nella fattispecie, regolata dall’art. 37, comma 1, CGS, applicabile al procedimento de quo per effetto del combinato disposto di cui all’art. 36, 10° e 11° comma, CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata. Grava, altresì, sulla parte onerata, il consequenziale onere di fornire la prova dell’avvenuto invio dei motivi di reclamo e della relativa copia nell’anzidetto termine di cui al citato art.37, 1° comma, da ritenersi perentorio ai sensi dell’art. 38, 6° comma, CGS. Manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione. Tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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