F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10 del 06.08.2010 (7) – APPELLO DEL SIG. FEDERICO CESAREO (arbitro effettivo della Sezione AIA di Ciampino) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 163 del 24.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10 del 06.08.2010
(7) – APPELLO DEL SIG. FEDERICO CESAREO (arbitro effettivo della Sezione AIA di Ciampino) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 163 del 24.6.2010).
A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Lazio ha applicato nei confronti dell’Arbitro effettivo Federico Cesareo la sanzione della inibizione per anni 3. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede l’assoluzione ed in subordine una sanzione minima edittale. In data odierna nessuno è comparso per il ricorrente mentre per la Procura federale è presente l’avv. Camici il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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