F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A CARICO DEI SIG.RI DAVIDE BONVICINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Arcole), LUCA MONESE (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente Responsabile per l’attività di base della Società Hellas Verona FC Spa) E DELLE SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.p.A. E ASD ARCOLE (Nota N°. 9292/1381pf09-10/GT/dl del 25.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 12 del 13.09.2010 (4) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, A CARICO DEI SIG.RI DAVIDE BONVICINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Arcole), LUCA MONESE (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente Responsabile per l’attività di base della Società Hellas Verona FC Spa) E DELLE SOCIETÀ HELLAS VERONA F.C. S.p.A. E ASD ARCOLE (Nota N°. 9292/1381pf09-10/GT/dl del 25.6.2010). Con provvedimento del 25.6.2010 il Procuratore Federale ha deferito: ● i Sig.ri Davide Bonvicini, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Arcole e Luca Monese, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente Responsabile per l’attività di base della Società Hellas Verona FC Spa, entrambi per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione al punto 3.6 del CU N°. 1 S.S. 2009/2010 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere organizzato e svolto, in data 7.03.2010, uno stage-provino presso il campo comunale di Arcole, riservato a giovani calciatori di età inferiore a 12 anni, senza avere richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione da parte degli organi federali competenti; ● la Società Hellas Verona FC Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS vigente, con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati che hanno agito nell’interesse della predetta Società. ● la Società ASD Arcole, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente. All’inizio della riunione odierna, i Suddetti deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Davide Bonvicini, Luca Monese, le Società Hellas Verona FC Spa e ASD Arcole hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per il Sig. Davide Bonvicini, sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Luca Monese sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per le Società Hellas Verona FC Spa, sanzione dell’ ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00); pena base per la Società ASD Arcole, sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 500,00 (Euro cinquecento/00). considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) ciascuno per i Sig.ri Davide Bonvicini e Luca Monese; • ammenda di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) alla Società Hellas Verona FC Spa; • ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) alla Società ASD Arcole; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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