F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13 del 14.09.2010 (64) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DEFERITI: Fiorenzo PERROTTO (all’epoca dei fatti V. Presidente vicario del C.R. Veneto), Gaetano GRANDI (all’epoca dei fatti V. Presidente del C.R. Veneto), Claudio DONÀ, Mario FURLAN, Elio GAGGIATO, Alessio LEVORATO, Gianatonio MAROTTO, Giovanni SANDRI (all’epoca dei fatti Consiglieri del C.R. Veneto), Giovanni CRIVELLARO (Presidente Soc. ASD Deserto), Alessandro MANTOVANI (Dirigente con delega di rappr. Soc. ASD Hellas Monteforte), Gian Pietro TOFFANINI (Presidente Soc. ACD Due Monti), Giacomo ENEA (Presidente Soc. USD Summania), Marino XAUSA (Presidente Soc. AC Lusiana Conco), Luigi COSTA (Presidente Soc. AC Palladiana Vigardolo), Roberto DANZO (Presidente Soc. USD Nuova Calcio Grancona), Sergio ANDREAZZA (Presidente Soc. GSD Riese Vallà Calcio), Giovanni DISSEGNA (Presidente Soc. ACD Virtus Romano), Giuseppe BOSCARIOL (Presidente Soc. ASD Aurora San Nicolò), Roberto BURLON (Presidente Soc. GSD Schiana), Roberto VILNAI (Presidente Soc. ASD Radio Birikina Luparense), Eugenio ZANELLA (Presidente Soc. ASD Stientese), Maurizio GIACOMELLI (Presidente Soc. FCD 1919 Cadore), Altieri ZANVETTOR (Presidente Soc. US Ospitale), Denis MARTINATO (Presidente Soc. USD Cismon Calcio), Adamo SIVIERO (V. Presidente con poteri di rappresentanza Soc. US Zona Marina), Carlo CURTI (Presidente Soc. Carpanedo) e le società ASD DESERTO, ASD HELLAS MONTEFORTE, ACD DUE MONTI, USD SUMMANIA, AC LUSIANA CONCO, AC PALLADIANA VIGARDOLO, USD NUOVA CALCIO GRANCONA, GSD RIESE VALLÀ CALCIO, ACD VIRTUS ROMANO, ASD AURORA SAN NICOLÒ, GSD SCHIARA, ASD RADIO BIRIKINA LUPARENSE, ASD STIENTESE, FCD 1919 CADORE, US OSPITALE, USD CISMON CALCIO, US ZONA MARINA, USD CARPANEDO – (nota N°. 804/1401pf09- 10/SP/MS/blp del 4.8.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 13 del 14.09.2010 (64) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DEFERITI: Fiorenzo PERROTTO (all’epoca dei fatti V. Presidente vicario del C.R. Veneto), Gaetano GRANDI (all’epoca dei fatti V. Presidente del C.R. Veneto), Claudio DONÀ, Mario FURLAN, Elio GAGGIATO, Alessio LEVORATO, Gianatonio MAROTTO, Giovanni SANDRI (all’epoca dei fatti Consiglieri del C.R. Veneto), Giovanni CRIVELLARO (Presidente Soc. ASD Deserto), Alessandro MANTOVANI (Dirigente con delega di rappr. Soc. ASD Hellas Monteforte), Gian Pietro TOFFANINI (Presidente Soc. ACD Due Monti), Giacomo ENEA (Presidente Soc. USD Summania), Marino XAUSA (Presidente Soc. AC Lusiana Conco), Luigi COSTA (Presidente Soc. AC Palladiana Vigardolo), Roberto DANZO (Presidente Soc. USD Nuova Calcio Grancona), Sergio ANDREAZZA (Presidente Soc. GSD Riese Vallà Calcio), Giovanni DISSEGNA (Presidente Soc. ACD Virtus Romano), Giuseppe BOSCARIOL (Presidente Soc. ASD Aurora San Nicolò), Roberto BURLON (Presidente Soc. GSD Schiana), Roberto VILNAI (Presidente Soc. ASD Radio Birikina Luparense), Eugenio ZANELLA (Presidente Soc. ASD Stientese), Maurizio GIACOMELLI (Presidente Soc. FCD 1919 Cadore), Altieri ZANVETTOR (Presidente Soc. US Ospitale), Denis MARTINATO (Presidente Soc. USD Cismon Calcio), Adamo SIVIERO (V. Presidente con poteri di rappresentanza Soc. US Zona Marina), Carlo CURTI (Presidente Soc. Carpanedo) e le società ASD DESERTO, ASD HELLAS MONTEFORTE, ACD DUE MONTI, USD SUMMANIA, AC LUSIANA CONCO, AC PALLADIANA VIGARDOLO, USD NUOVA CALCIO GRANCONA, GSD RIESE VALLÀ CALCIO, ACD VIRTUS ROMANO, ASD AURORA SAN NICOLÒ, GSD SCHIARA, ASD RADIO BIRIKINA LUPARENSE, ASD STIENTESE, FCD 1919 CADORE, US OSPITALE, USD CISMON CALCIO, US ZONA MARINA, USD CARPANEDO - (nota N°. 804/1401pf09- 10/SP/MS/blp del 4.8.2010). Con decisione del 1.3.2010, pubblicata sul C.U. N°. 63 dell’ 11.3.2010, questa Commissione Disciplinare Nazionale trasmetteva alla Procura Federale copia degli atti del precedente procedimento disciplinare a carico di Guardini Giovanni e Pozzi Maurizio per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto e dei Presidenti della Società che apparivano aver violato le disposizioni federali. In seguito a tale trasmissione degli atti la Procura Federale ha deferito a questa Commissione: 1) Perotto Fiorenzo, all’epoca dei fatti, Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Veneto; 2) Grandi Gaetano, all’epoca dei fatti, Vice Presidente del Comitato Regionale Veneto; 3) Donà Claudio, all’epoca dei fatti, consigliere del Comitato Regionale Veneto; 4) Furlan Mario, all’epoca dei fatti, consigliere del Comitato Regionale Veneto; 5) Gaggiato Elio, all’epoca dei fatti, consigliere del Comitato Regionale Veneto; 6) Levorato Alessio, all’epoca dei fatti, consigliere del Comitato Regionale Veneto; 7) Marotto Gianantonio, all’epoca dei fatti, consigliere del Comitato Regionale Veneto; 8) Sandri Giovanni; all’epoca dei fatti, consigliere del Comitato Regionale Veneto; 9) Crivellaro Giovanni, all'epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Deserto; 10) Mantovani Alessandro, all'epoca dei fatti, tesserato quale Dirigente con delega di rappresentanza della Società ASD Hellas Monteforte; 11) Toffanin Gian Pietro, all'epoca dei fatti, Presidente della Società ACD Due Monti; 12) Enea Giacomo, all'epoca dei fatti, Presidente della Società USD Summania; 13) Xausa Marino, all'epoca dei fatti, Presidente della Società AC Lusiana Conco; 14) Costa Luigi, all'epoca dei fatti, Presidente della Società AC Palladiana Vigardolo; 15) Danzo Roberto, all'epoca dei fatti, Presidente della Società USD Nuova Calcio Grancona; 16) Andreazza Sergio, all'epoca dei fatti, Presidente della Società GSD Riese Vallà Calcio; 17) Dissegna Giovanni, all'epoca dei fatti, Presidente della Società ACD Virtus Romano; 18) Boscariol Giuseppe, all'epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Aurora San Nicolò; 19) Burlon Roberto, all'epoca dei fatti, Presidente della Società GSD Schiara; 20) Vilnai Roberto, all'epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Radio Birikina Luparense; 21) Zanella Eugenio, all'epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Stientese; 22) Giacomelli Maurizio, all'epoca dei fatti, Presidente della Società FCD 1919 Cadore; 23) Zanvettor Altieri, all'epoca dei fatti, Presidente della Società US Ospitale; 24) Martinato Denis, all'epoca dei fatti, Presidente della Società USD Cismon Calcio; 25) Siviero Adamo, all'epoca dei fatti, Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società US Zona Marina; 26) Curti Carlo, all'epoca dei fatti, Presidente della Società Carpanedo; 27) la Società ASD Deserto; 28) la Società ASD Hellas Monteforte; 29) la Società ACD Due Monti; 30) la Società USD Summania; 31) la Società AC Lusiana Conco; 32) la Società AC Palladiana Vigardolo; 33) la Società USD Nuova Calcio Grancona; 34) la Società GSD Riese Vallà Calcio; 35) la Società ACD Virtus Romano; 36) la Società ASD Aurora San Nicolò; 37) la Società GSD Schiara; 38) la Società ASD Radio Birikina Luparense; 39) la Società ASD Stientese; 40) la Società FCD 1919 Cadore; 41) la Società US Ospitale; 42) la Società USD Cismon Calcio; 43) la Società US Zona Marina; 44) la Società USD Carpanedo; per rispondere: ►I Signori Perotto Fiorenzo, Grandi Gaetano, Donà Claudio, Furlan Mario, Gaggiato Elio, Levorato Alessio, Marotto Gianantonio, Sandri Giovanni, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli articoli 9, comma 2 e 3, dello Statuto, 49 delle NOIF, 13 e 14 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e delle norme di cui al C.U. N°. 1 del 1.07.2009 del C.R. Veneto, per essere venuti meno, in qualità di componenti del Consiglio Direttivo del predetto Comitato Regionale, ai principi di lealtà, correttezza e probità perché quali componenti del Consiglio Direttivo intervenuti nella seduta del 29.07.2009, omettevano di effettuare i necessari controlli e verifiche in ordine alla regolarità delle domande di iscrizione ai campionati di competenza per la stagione 2009-2010 presentate dalle singole Società, concorrendo singolarmente alla formazione della decisione collegiale di composizione degli organici dei campionati per la stagione 2009-2010 senza avere alcuna cognizione delle domande di iscrizione poste in discussione, con la conseguenza di avere concorso a determinare la ammissione ai diversi campionati di competenza delle Società sopra indicate, che non avevano titolo in quanto le rispettive formalità di iscrizione ai rispettivi campionati si erano perfezionate oltre il termine perentorio del 15.07.2009 fissato dal Comitato Regionale Veneto; ed infine, per avere approvato il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 29.07.2009, in cui si dava riscontro di una eseguita verifica complessiva della documentazione inerente le iscrizioni ai campionati da parte del Consiglio Direttivo nella sua collegialità, che nella realtà dei fatti accertati in sede di indagine non risulta essere stata effettuata da parte dei componenti il Consiglio Direttivo; ►I Signori Crivellaro Giovanni, Mantovani Alessandro, Toffanin Gian Pietro, Enea Giacomo, Xausa Marino, Costa Luigi, Danzo Roberto, Andreazza Sergio, Dissegna Giovanni Umberto, Boscariol Giuseppe, Burlon Roberto, Vilnai Roberto, Zanella Eugenio, Giacomelli Maurizio, Zanvettor Altieri, Martinato Denis, Siviero Adamo, Curti Carlo, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle norme di cui al Comunicato Ufficiale N°. 1 del 1.07.2009 del Comitato Regionale Veneto, per essere venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nella loro qualità di Presidenti e comunque con poteri di rappresentanza legale delle proprie Società, per avere consapevolmente ottemperato alle formalità di iscrizione al campionato delle rispettive Società per la stagione sportiva 2009-2010 oltre il termine perentorio del 15.07.2009 fissato dal Comitato Regionale Veneto, e di avere conseguentemente beneficiato di un illegittimo inserimento negli organici dei campionati di competenza del C.R. Veneto nella stagione 2009-2010 con alterazione della regolarità dello svolgimento degli stessi campionati; ►Le Società ASD Deserto, ASD Hellas Monteforte, ACD Due Monti, USD Summania, AC Lusiana Conco, AC Palladiana Vigardolo, USD Nuova Calcio Grancona, GSD Riese Vallà Calcio, ACD Virtus Romano, ASD Aurora San Nicolò, GSD Schiara, ASD Radio Birikina Luparense, ASD Stientese, FCD 1919 Cadore, US Ospitale, USD Cismon Calcio, US Zona Marina, USD Carpanedo, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai fatti imputabili ai loro Presidenti e ai Dirigenti con delega di rappresentanza. I deferiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 35, 39, 40, e 44 hanno fatto pervenire memorie con le quali negano qualsiasi responsabilità e chiedono il loro proscioglimento. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Zannella Eugenio e la Società ASD Stientese, il Sig. Carlo Curti e la Società USD Carpanedo, il Sig. Giovanni Umberto Dissegna e la Società ACD Virtus Romano, quest’ultimi a mezzo del loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Zannella Eugenio e la Società ASD Stientese, il Sig. Carlo Curti e la Società USD Carpanedo, il Sig. Giovanni Umberto Dissegna e la Società ACD Virtus Romano, quest’ultimi a mezzo del loro difensore, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, C.G.S. [“pena base per il Sig. Eugenio Zannella, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23, C.G.S. a mesi 2 (due); pena base per la Società ASD Stientese, sanzioni dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) e della penalizzazione di punti 2 (due), diminuita ai sensi dell’ art. 23 C.G.S. a € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione; pena base per il Sig. Carlo Curti, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23, C.G.S. a mesi 2 (due); pena base per la Società USD Carpanedo, sanzioni dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) e della penalizzazione di punti 2 (due), diminuita ai sensi dell’ art. 23 C.G.S. a € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione; pena base per il Sig. Giovanni Umberto Dissegna, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23, C.G.S. a mesi 2 (due); pena base per la Società ACD Virtus Romano, sanzioni dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) e della penalizzazione di punti 2 (due), diminuita ai sensi dell’ art. 23 C.G.S. a € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda e punti 1 (uno) di penalizzazione”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Viene altresì disposta la prosecuzione della riunione relativamente alla posizione di tutti gli altri deferiti, nel corso della quale il rappresentante della Procura ha concluso per la condanna di tutti i deferiti richiedendo le sanzioni di cui al verbale. Il difensore di Perotto, Donà, Furlan, Gaggiato e Levorato ed i deferiti Grandi e Mantovani, quest’ultimo anche in qualità di presidente dell’ASD Hellas Monteforte, comparsi personalmente in riunione, si sono riportati alle rispettive memorie ed hanno chiesto il proscioglimento. I fatti che hanno dato origine al presente procedimento sono stati ricostruiti dalla decisione 1.3.2010 di questa C.D.N. nel giudizio contro il Presidente ed Il Segretario del C.R. Veneto (vedi C.U. N°. 63 del 11.3.2010), ricostruzione sostanzialmente confermata dalla C.G.F. a Sezioni Unite in data 20.4.2010 (vedi C.U. N° 268/CGF del 24/5/2010). Occorre però stabilire se le condotte tenute dagli attuali deferiti in occasione di tali fatti, realizzino o meno profili di responsabilità disciplinare. Per quanto attiene i Consiglieri del Comitato Regionale Veneto, pur non emergendo dagli atti la prova piena ed inconfutabile di un loro volontario concorso con il Guardini ed il Pozzi o di una loro dolosa consapevolezza delle irregolarità commesse in occasione dell’ammissione alla partecipazione nei campionati di competenza per la stagione agonistica 2009 – 2010, emerge dagli atti un’incredibile ed inescusabile leggerezza nel compimento di uno dei più importanti compiti loro affidati in ragione della carica ricoperta. Infatti la normativa Federale attribuisce al Consiglio Direttivo i compiti di organizzazione, disciplina e controllo dei campionati e di completamento degli organici (cfr. art. 14 Regolamento LND). E’ evidente che tale responsabilità è attribuita ad un organo collegiale proprio per garantire a tutti gli associati trasparenza ed imparzialità. Tutti i consiglieri deferiti sono venuti meno alla loro essenziale funzione di garanzia omettendo colposamente qualsiasi controllo sull’ ammissione ai campionati che è stata collegialmente deliberata senza che il Consiglio Direttivo conoscesse neppure il nome delle Società ammesse, alcune delle quali non avevano neppure ancora presentato la domanda d’ammissione (Soc. Zona Marina). I consiglieri non si sono minimamente interessati di cosa fosse effettivamente accaduto né di quale prassi fosse stata seguita per la generalità delle Società ammesse e, per di più, come se non bastasse, nonostante avessero deliberato di ammettere tutte le altre ne hanno ugualmente estromesse due (USD Mestrina e Unione Aurora Cavalponica) sottolineando nel verbale della riunione del 29/7/2010 (vedi intervento del vice presidente Grandi) come fosse importante la verifica del rispetto delle regole per l’ammissione ai campionati e come la violazione di esse avesse portato in passato al deferimento di dirigenti di altro Comitato Regionale. Quindi, pur consapevoli dell’importanza del loro compito, della delicatezza della loro funzione e della rilevanza disciplinare di una eventuale violazione delle regole stabilite per l’ammissione, hanno omesso qualsiasi doverosa attività a tutela della regolarità dei campionati. Tale gravissima omissione è stata candidamente ammessa da tutti gli attuali deferiti nel corso delle loro audizioni davanti alla Procura federale. Tutti infatti hanno ammesso di non aver visionato alcun elenco né tanto meno alcun documento ma di aver ugualmente deliberato solo ed esclusivamente sulla base delle rassicurazioni, peraltro non verbalizzate, del Presidente Guardini e del segretario Pozzi. Ben altro risulta invece dal verbale della seduta del 29.7.2009 (poi approvato dall’intero Consiglio Direttivo) nel quale si attesta falsamente una mai avvenuta “verifica delle iscrizioni presentate” e si dà atto di una ideologicamente falsa ritualità di tutte le formazioni di Eccellenza e Promozione. Del tutto diversa era la reale situazione delle iscrizioni. Infatti, come evidenziato in un elenco di irregolarità redatto dagli uffici del Comitato Regionale ed in possesso del Segretario Pozzi, numerose Società non avevano rispettato i termini e le modalità per l’invio della domanda di ammissione e per il pagamento della relativa tassa. Le argomentazioni difensive svolte dai consiglieri deferiti non sono convincenti. Il poco nobile tentativo di scaricare ogni responsabilità sugli impiegati addetti all’ufficio contabilità viene smentito dalla precisa ricostruzione dei fatti operata dagli Organi di giustizia federali nel procedimento contro Guardini e Pozzi. Ivi è stato infatti accertato che gli addetti all’Ufficio contabilità avevano in realtà redatto un lungo elenco delle irregolarità riscontrate del quale nessuno ha sentito il bisogno di chiedere conto. Peraltro si ricorda che l’ufficio contabilità non è un “Organo” del Comitato Regionale ma solo una sua articolazione interna del cui corretto funzionamento rispondono comunque i vertici istituzionali. Tra l’altro la precarietà della sua composizione e del suo funzionamento nel periodo delle iscrizioni denunciati nella memoria difensiva dei deferiti, lungi dall’escludere la responsabilità del Consiglio Direttivo avrebbe dovuto imporre una maggiore attenzione nei controlli anziché la totale omissione di essi. Non è possibile, quindi, ipotizzare alcuna analogia tra un Organo federale come la Covisoc e l’ufficio contabilità di un qualsiasi Comitato Regionale. Non è vero neppure che ai deferiti verrebbe contestato di non aver esaminato uno per uno tutti i documenti prodotti dalle Società in sede di ammissione, come pallidamente sostenuto nella memoria difensiva. Avrebbero dovuto però accertarsi di quali Società si stesse discutendo, di quali verifiche fossero state fatte, di quali fossero stati i criteri di tali verifiche e di chi le avesse fatte, stante l’assenza nota e conclamata di una dei due impiegati, delle situazioni border line come quelle della Società Summania e Hellas Monteforte delle quali dopo parleremo. Avrebbero in sostanza dovuto fare ciò che falsamente si attesta di aver fatto nel verbale del 29.7.2009, cioè verificare le iscrizioni presentate. Nella condotta di tutti i consiglieri deferiti si ravvisano quindi una gravissima colpa per aver negligentemente omesso qualsiasi controllo dovuto in ragione della carica ricoperta ed una condotta attiva contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva consistita nell’approvare il verbale della riunione del 29.7.2009 nel quale si afferma, contrariamente al vero, che il Consiglio Direttivo avrebbe compiuto le doverose verifiche in realtà mai effettuate. Ciò ha concorso a determinare una composizione dei campionati diversa da quella legittima, una inconcepibile disparità di trattamento tra le due Società escluse e tutte le altre che pur avendo commesso le medesime irregolarità sono state ammesse ai campionati di competenza e, di conseguenza, ha causato un gravissimo vulnus all’immagine ed alla credibilità del Comitato regionale Veneto. Per quanto attiene al deferimento dei Presidenti e delle Società che avrebbero violato la normativa in materia di ammissione ai campionati, occorre fare una distinzione. Dalla documentazione acquisita è emerso infatti che il Presidente Mantovani e la Società Hellas Monteforte hanno provveduto ad effettuare il bonifico per il pagamento della tassa di iscrizione tramite home banking in data 15.7.2009 e con pari valuta, cioè entro i termini previsti. Pertanto anche se la ricevuta del bonifico non risulta allegata alla domanda bensì prodotta separatamente, avendo i deferiti presentato la domanda e pagato la tassa entro i termini prescritti, le formalità richieste per l’ammissione al campionato di competenza appaiono sostanzialmente rispettate. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il Presidente Enea e la Società Summania. Anche in questo caso infatti è stato documentalmente provato che il bonifico è stato effettuato tramite home banking in data 15.7.2009 e con pari valuta. E’ vero che la domanda di iscrizione non reca la data di presentazione che i deferiti non hanno potuto provare documentalmente, ma è anche vero che non vi è alcun indizio di una sua tardività e che le argomentazioni difensive sul punto appaiono credibili e convincenti. Questa C.D.N. ritiene pertanto che, anche in applicazione del principio “in dubio pro reo” si debba pervenire anche per questi due deferiti ad un pieno proscioglimento. E’ invece provata la responsabilità di tutti gli altri Presidenti e Società deferiti, che hanno sostanzialmente ammesso di aver consapevolmente violato la normativa vigente eccependo solo giustificazioni di natura economica e/o organizzativa che non possono valere a scriminare la condotta rispettivamente tenuta. Per quanto riguarda le sanzioni da irrogare va tenuto conto delle conseguenze dei fatti contestati che hanno comportato la sostanziale alterazione della composizione dei campionati di rispettiva competenza. Va tenuto altresì conto del gravissimo discredito causato all’immagine del Comitato Regionale Veneto. Sanzioni congrue appaiono quindi quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 2 (due) ciascuno per i Sig.ri Zannella Eugenio, Curti Carlo e Dissegna Giovanni Umberto; ▪ Ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) e penalizzazione di 1 (uno) punto per le Società ASD Stientese, USD Carpanedo, ACD Virtus Romano. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Proscioglie dagli addebiti rispettivamente ascritti Mantovani Alessandro, Enea Giacomo e le Società Hellas Monteforte e USD Summania. Infligge agli altri deferiti le seguenti sanzioni: ▪ mesi 4 (quattro) di inibizione a Perotto Fiorenzo, Grandi Gaetano, Donà Claudio, Furlan Mario, Gaggiato Elio, Levorato Alessio, Marotto Gianantonio, Sandri Giovanni, Crivellaro Giovanni, Toffanin Gian Pietro, Xausa Marino, Costa Luigi, Danzo Roberto, Andreazza Sergio, Boscariol Giuseppe, Burlon Roberto, Vilnai Roberto, Giacomelli Maurizio, Zanvettor Altieri, Martinato Denis, Siviero Adamo; ▪ punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda a Società ASD Deserto, ACD Due Monti, AC Lusiana Conco, AC Palladiana Vigardolo, USD Nuova Calcio Grancona, GSD Riese Vallà Calcio, ASD Aurora San Nicolò, GSD Schiara, ASD Radio Birikina Luparense, FCD 1919 Cadore, US Ospitale, USD Cismon Calcio, US Zona Marina.
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