F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14 del 16.09.2010 (335) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:JOSEPH DAYO OSHADOGAN (Calciatore svincolato) – (nota N. 8092/318pf09-10/SP/AM/ma del 20.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14 del 16.09.2010
(335) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:JOSEPH DAYO OSHADOGAN (Calciatore svincolato) - (nota N. 8092/318pf09-10/SP/AM/ma del 20.5.2010).
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 20 maggio 2010, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Oshadogan Joseph Dayo, per rispondere della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché della violazione dell’art. 30, commi 1-3-4, dello Statuto avendo omesso di richiedere l’autorizzazione ad adire le vie legali prima della proposizione dell’atto di querela in via ordinaria nei confronti di Raggi Maurizio, allenatore di II categoria, violando pertanto la clausola compromissoria. Il procedimento trae origine dall’esposto presentato da Raggi Maurizio in data 5 febbraio 2009 e, sulla base della documentazione agli atti, emerge che il calciatore Oshadogan Joseph Dayo presentava in data 20 febbraio 2007, presso la Questura di Pisa, atto di querela in confronto di Raggi Maurizio, all’epoca dei fatti allenatore della Società Ternana Calcio, assumendo di essere stato destinatario di dichiarazioni ingiuriose pronunciate da costui in data 26 novembre 2006 ad una emittente televisiva locale (dichiarazione poi ripresa da organi di stampa a diffusione nazionale): in quella sede, richiesto di un commento sulla notizia della vittoria in giudizio del citato calciatore proprio contro la società Ternana, obbligata a reintegrarlo in prima squadra, Raggi aveva espresso giudizi derisori e considerazioni diffamatorie nei confronti di detto calciatore. Sempre dai documenti agli atti risulta che:
a seguito di sentenza del collegio arbitrale, il 9 febbraio 2007 era stata dichiarata la risoluzione del contratto fra Oshadogan e la Società Ternana Calcio;
per la querela presentata il 20 febbraio 2007, Oshadogan non aveva richiesto alcuna autorizzazione al Consiglio Federale;
in data 6 marzo 2007 era rilasciato dall’ufficio tesseramento della FIGC il certificato internazionale di trasferimento, richiesto dal citato calciatore per il suo passaggio alla società Widzew militante nella serie A polacca. Con memoria difensiva trasmessa a mezzo fax il 17 luglio u.s., Oshadogan deduce, fra l’altro, che:
1) all’epoca della presentazione della querela non vi erano decisioni della Giustizia Sportiva, utilizzabili per il caso di specie:
2) all’epoca del lodo arbitrale la finestra del mercato trasferimenti si chiudeva il 31 gennaio 2007, sicché sin dall’11 febbraio 2007 richiese il rilascio del trasfert internazionale per poter essere tesserato dal Widzew Lodz, onde fugare il pericolo di “saltare” la rimanente parte della stagione agonistica;
3) di aver presentato la querela solo in prossimità della scadenza del termine processuale (26 febbraio 2007) e solo dopo aver avuto assicurazioni che il chiesto trasferimento era stato accordato;
4) in definitiva, il 22 febbraio 2007 egli non era più tesserato con la Ternana Calcio, non poteva essere tesserato per altra compagine affiliata alla FIGC e, infine, aveva ricevuto assicurazioni circa l’avvenuto rilascio del certificato di trasferimento. Sulla scorta di queste precisazioni Oshadogan sostiene di non aver violato l’art. 30 dello Statuto Federale, a nulla rilevando che il transfert sia stato materialmente rilasciato nella successiva data del 6 marzo 2007. E’ presente in rappresentanza di Oshadogan J. D. e su delega dell’Avv. Daniele Cocco del Foro di Pisa l’Avv. Stefano Vitale, il quale si riporta integralmente alla memoria difensiva in atti e, in via preliminare, evidenzia come la notizia del presunto illecito sia stata acquisita il 5 febbraio 2009, sicché l’indagine doveva essere portata a compimento entro la fine della stagione sportiva 2008/2009. E’ presente il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale precisa che per il caso in esame è stata acquisita ulteriore documentazione nel mese di settembre 2009 sicché, richiamando la precedente pronuncia delle Sezione Unite della Corte di Giustizia Federale, osserva come i termini dell’indagine siano stati rispettati. Per quanto concerne il merito, chiede l’applicazione della sanzione di mesi 6 di sospensione. La Commissione Disciplinare Nazionale:
rilevato che con sentenza 9 febbraio 2007, il Collegio Arbitrale aveva dichiarato la risoluzione del contratto fra Oshadogan Joseph Dayo e la società Ternana Calcio; riscontrato che la querela è stata presentata da Oshadogan il successivo 20 febbraio 2007; accertato che nel periodo intercorso fra il 9 febbraio e il 20 febbraio 2007 Oshadogan non è stato tesserato per alcuna Società, per cui non è applicabile l’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione, il che assorbe ogni questione pregiudiziale e di merito.
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