F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15 del 16.09.2010 (35) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA’ FC CATANZARO SpA (nota n. 280/1555pf09-10/SP/blp del 9.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15 del 16.09.2010 (35) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Catanzaro SpA) E DELLA SOCIETA’ FC CATANZARO SpA (nota n. 280/1555pf09-10/SP/blp del 9.7.2010). Con provvedimento del 9 luglio 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il sig. Antonio Aiello, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società FC Catanzaro SpA, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma terzo, del CGS, e dell’art. 90, comma secondo, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la società FC Catanzaro SpA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma primo, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Antonio Aiello e la Società FC Catanzaro SpA, a mezzo del proprio difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Aiello e la Società FC Catanzaro SpA hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per il Sig. Antonio Aiello, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società FC Catanzaro SpA, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 5.000,00; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per giorni 30 (trenta) al Sig. Antonio Aiello; ▪ ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società FC Catanzaro SpA. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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