F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15 del 16.09.2010 (40) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD TRE FONTANE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 AL SIG. GIUSEPPE GREGORIO (calciatore) E LA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2010/2011 E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 5/cdt del 13.7.2010). (41) – APPELLO DEL SIG. GIUSEPPE GREGORIO (calciatore della Soc. ASD Tre Fontane) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 5/cdt del 13.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15 del 16.09.2010 (40) – APPELLO DELLA SOCIETA’ ASD TRE FONTANE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 AL SIG. GIUSEPPE GREGORIO (calciatore) E LA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2010/2011 E AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 5/cdt del 13.7.2010). (41) – APPELLO DEL SIG. GIUSEPPE GREGORIO (calciatore della Soc. ASD Tre Fontane) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 5/cdt del 13.7.2010). La Procura Federale il 14 maggio 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia il calciatore Francesco Di Santo perché aveva partecipato nella squadra della A.S.D. Tre Fontane alla gara di terza categoria del 30 gennaio 2010 Tre Fontane - Le Due Torri in posizione irregolare in quanto tesserato per la società C.S.D. Partanna. Contestata al calciatore la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 10 comma 6 CSG, la Procura Federale deferiva altresì il calciatore della società Tre Fontane Giuseppe Gregorio, che, in assenza del dirigente accompagnatore, aveva sottoscritto la distinta dei calciatori partecipanti alla gara, così attestando infedelmente che erano tutti, e quindi anche il Di Santo, regolarmente tesserati per la società che li utilizzava, nonché le società Tre Fontane e Centro Sportivo Partanna; contestava al Gregorio le medesime violazioni ascritte al Di Santo e alle società la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. La Commissione Disciplinare con decisione pubblicata il 13 luglio 2010 infliggeva ai calciatori Di Santo Francesco e Gregorio Giuseppe la squalifica sino al 31 dicembre 2011, alla società Partanna l’ammenda di € 200,00 ed alla società Tre Fontane un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso e l’ammenda di € 500,00. Avverso tale decisione, con due distinti atti pervenuti il 20 luglio 2010, hanno proposto ricorso la società Tre Fontane a mezzo del presidente sig. Cognata Giovanni ed il calciatore Giuseppe Gregorio, instando per l’annullamento della decisione ovvero in subordine per la riduzione delle sanzioni. Entrambi i ricorrenti in data 2 settembre 2010 hanno fatto pervenire a questa Commissione le ricevute del fax e della raccomandata comprovanti la trasmissione e la spedizione di copia dei ricorsi alla Procura Federale, avvenute con il fax il 1° settembre e con la raccomandata il giorno successivo. La copia dei ricorsi del 20 luglio 2010 non era stata né trasmessa né inviata alla Procura Federale. All’udienza odierna, la Procura Federale ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi in quanto tardivi. La Commissione osserva quanto segue. I ricorsi sono inammissibili. Dispone l’art. 33 commi 5 e 9 CGS che la copia dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere contestualmente inviata alla controparte e che le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza. Non può revocarsi in dubbio che, nel caso in esame, il principio della contestualità è stato violato due volte in quanto i ricorsi del 20 luglio 2010 sono stati inviati a questa Commissione e non alla Procura Federale, mentre gli stessi ricorsi il primo e due settembre 2010 sono stati trasmessi ed inviati alla Procura Federale ma non a questa Commissione. Peraltro le copie dei ricorsi sono state inviate alla Procura Federale decorso il termine perentorio di cui all’art. 37 comma 1 a GSC, atteso che entrambi i ricorrenti hanno fatto riferimento solo alla data del 13 luglio 2010 di pubblicazione della decisione impugnata e non anche a quella della successiva comunicazione. P.Q.M. riunisce i ricorsi per ragione di connessione e li dichiara inammissibili, disponendo di incamerare le tasse versate.
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