F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15 del 16.09.2010 (50) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO Srl (nota n. 532/1563pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15 del 16.09.2010
(50) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPETTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. Foligno Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO Srl (nota n. 532/1563pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).
Con provvedimento del 21 luglio 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) il sig. Maurizio Zampetti, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società Foligno Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma terzo, del CGS, e dell’art. 90, comma secondo, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la società Foligno Calcio s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma primo, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, il Maurizio Zampetti e la Società Foligno Calcio Srl, a mezzo del proprio difensore hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Maurizio Zampetti e la Società Foligno Calcio Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base per il Sig. Maurizio Zampelli, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società Foligno Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 5.000,00; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione per giorni 30 (trenta) al Sig. Maurizio Zampetti;
▪ ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società Foligno Calcio Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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