F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15 del 16.09.2010 (52) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BIANCHI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Alessandria Calcio 1912 Srl), ROBERTO BARABINO (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETA’ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl (nota n. 526/1566pf09-10/SP/blp del 21.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15 del 16.09.2010 (52) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BIANCHI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Alessandria Calcio 1912 Srl), ROBERTO BARABINO (Consigliere e Legale rappresentante della Soc. US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETA’ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl (nota n. 526/1566pf09-10/SP/blp del 21.7.2010). Il deferimento Con provvedimento del 21 luglio 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: a) i signori Giuseppe Bianchi, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl, e Roberto Barabino, nella qualità di Consigliere e legale rappresentante della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo V delle NOIF in relazione all’art. 10, comma terzo, del CGS, e dell’art. 90, comma secondo, delle NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la società US Alessandria Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma primo, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, la Società Alessandria, a mezzo del proprio difensore ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società US Alessandro 1912 Srl ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS (“pena base € 10.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 5.000,00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per la Società US Alessandria 1912 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del sig. Giuseppe Bianchi e del sig. Roberto Barabino, con la conseguente applicazione della sanzione della inibizione di mesi due per ciascuno. I motivi della decisione Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare e le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale la Commissione rileva e deduce come il deferimento sia senza ombra di dubbio fondato e che pertanto lo stesso vada accolto. D’altra parte le circostanze addebitate dalla Procura Federale in capo ai soggetti deferiti risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti. Nei termini previsti dalla normativa vigente, vale a dire alla scadenza del 30 aprile 2010 i legali rappresentanti della Soc. Alessandria Calcio 1912 Srl non hanno documentato il pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, così come prescritto dall’art. 85 delle NOIF, lettera B), paragrafo V. L’articolo 85, lettera B, comma V, delle NOIF sul punto non ammette deroghe stabilendo che le società, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la CO.VI.SO.C. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati relativi al trimestre precedente. La circostanza per cui al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla predetta norma sia correlata automaticamente dal legislatore sportivo l’applicazione di una sanzione dimostra in maniera solare come a detto adempimento si debba riconoscere carattere sostanziale e non certamente formale. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: al sig. Giuseppe Bianchi, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due); al sig. Roberto Barabino, nella qualità di Consigliere e legale rappresentante della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due).
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