F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15 del 16.09.2010 (6) – APPELLO DELLA SOCIETA’ GSD ENNA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUIGI BONASERA (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 503/cdt del 29.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15 del 16.09.2010
(6) – APPELLO DELLA SOCIETA’ GSD ENNA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUIGI BONASERA (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 503/cdt del 29.6.2010).
La società GSD Enna Calcio, in violazione dell’art. 94 ter comma 13 NOIF, non dava esecuzione alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND, resa il 19 dicembre 2009. che aveva dichiarato l’obbligo della predetta società di corrispondere al sig. Santino Nuccio, che aveva esercitato la conduzione tecnica della squadra nel campionato regione Sicilia di Eccellenza stagione 2008/2009, la somma di € 10.379,00 oltre interessi. Per questa ragione la Procura Federale il 13 maggio 2010 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia il sig. Luigi Buonasera, quale presidente della società G.S.D. Enna Calcio, nonché la società medesima, per violazione il primo degli artt. 1 comma 1, 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 NOIF, la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. La Commissione Territoriale con decisione del 29 giugno 2010 accoglieva il deferimento e, visto l’art. 19 punto 1 lettera H CGS, comminava al sig. Luigi Buonasera, nella qualità di cui sopra, l’inibizione di mesi 6 ed alla società Enna Calcio l’ammenda di € 6.000,00. Avverso tale decisione ricorre la società con atto a firma del Buonasera, la quale lamenta che la decisione medesima sarebbe stata erroneamente assunta in relazione alla norma dell’art. 19 punto 1 lettera H) CGS non contestata in sede di deferimento e che ciò avrebbe comportato la nullità della decisione, con riferimento all’ammenda comminata, siccome non prevista. All’udienza odierna La Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Nessuno è comparso per la parte ricorrente. La Commissione osserva quanto segue. Il ricorso, che risulta proposto soltanto nell’interesse della società e non anche in quello della persona inibita, è inammissibile. Ai sensi dell’art. 19 comma 8 CGS i soggetti colpiti da inibizione temporanea possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, solo attività amministrativa nell’ambito della propria società. Poiché il ricorso agli Organi di Giustizia Sportiva esula da tale limite, l’atto sottoscritto da persona inibita, come è quello di che trattasi a firma del presidente sig. Luigi Buonasera, è, per l’appunto, inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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