F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16 del 22.09.2010 (11) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (Collaboratore e Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ PERUGIA CALCIO Spa (nota N°. 237/1543pf09-10/SP/blp del 7.7.2010). (12) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (Collaboratore e Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ PERUGIA CALCIO Spa (nota N°. 238/1562pf09-10/SP/blp del 7.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16 del 22.09.2010 (11) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (Collaboratore e Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ PERUGIA CALCIO Spa (nota N°. 237/1543pf09-10/SP/blp del 7.7.2010). (12) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA SONAGLIA (Collaboratore e Legale rappresentante della Società Perugia Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ PERUGIA CALCIO Spa (nota N°. 238/1562pf09-10/SP/blp del 7.7.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti previa riunione dei procedimenti per connessione soggettiva; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 3 (tre) in danno del Sig. Sonaglia e del non luogo a procedere nei confronti della Società Perugia Calcio in conseguenza del provvedimento di revoca dell’affiliazione adottato dalla F.I.G.C. nei confronti della predetta Società con C.U. N°. 7/A dell’ 8 luglio 2010; letta altresì la memoria fatta pervenire dal Sig. Sonaglia, osserva quanto segue: Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente: ● il primo della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafi V e VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali, e la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; ● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Le circostanze addebitate al Sig. Sonaglia, risultano incontrovertibilmente provate dalla documentazione in atti, da cui risulta che il medesimo ha ricevuto delega di piena rappresentanza della Società in data 22 febbraio 2010. Il rapporto di immedesimazione organica con la Società, pertanto, appare acclarato ed imponeva al Sonaglia gli adempimenti di che trattasi. In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale commina la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) al Sig. Andrea Sonaglia. Dichiara non doversi procedere nei confronti della Perugia Calcio Spa, in quanto non più soggetta all’Ordinamento federale.
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