F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16 del 22.09.2010 (32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO ROSSETTI (Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Calcio Figline Srl) E DELLA SOCIETÁ AS CALCIO FIGLINE Srl (nota N°. 275/1565pf09-10/SP/blp del 8.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16 del 22.09.2010 (32) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO ROSSETTI (Consigliere e Legale rappresentante della Società AS Calcio Figline Srl) E DELLA SOCIETÁ AS CALCIO FIGLINE Srl (nota N°. 275/1565pf09-10/SP/blp del 8.7.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente: ● il primo della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. A), paragrafo VI delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 stabiliti dalle disposizioni federali; ● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Claudio Rossetti e la Società AS Calcio Figline Srl, tramite il proprio legale hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i suddetti deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto degli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Claudio Rossetti, sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta) di inibizione; pena base per la Società AS Calcio Figline Srl, sanzione dell’ ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) al Sig. Claudio Rossetti e dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) alla Società AS Calcio Figline Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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