F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18 del 07.10.2010 (61) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD MONFERRATO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 4 AL SIG. SILVANO RANALDO (Presidente), DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. ELISEO ZEGGIO (Vice Presidente), DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. CARLO MENABO’ (dirigente) E DELL’AMMENDA DI € 1.300,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. – CU n. 3 del 15.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18 del 07.10.2010 (61) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD MONFERRATO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E MESI 4 AL SIG. SILVANO RANALDO (Presidente), DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. ELISEO ZEGGIO (Vice Presidente), DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. CARLO MENABO’ (dirigente) E DELL’AMMENDA DI € 1.300,00 ALLA SOCIETA’, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. - CU n. 3 del 15.7.2010). A seguito di deferimento del Procuratore federale, la CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. ha irrogato le sanzioni di cui in epigrafe. Con un unico reclamo inoltrato a questa Commissione disciplinare la Società USD Monferrato e le parti hanno chiesto l’annullamento delle sanzioni inflitte. In data odierna sono comparsi gli appellanti i quali si riportano ai motivi del ricorso mentre per la Procura federale è presente il dott. Benedetti il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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