F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19 del 08.10.2010 (56) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TOTTI (Calciatore tesserato per la Società AS Roma Spa) E DELLA SOCIETÁ AS Roma Spa (nota N°. 590/27pf10-11/SP/blp del 23.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19 del 08.10.2010 (56) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO TOTTI (Calciatore tesserato per la Società AS Roma Spa) E DELLA SOCIETÁ AS Roma Spa (nota N°. 590/27pf10-11/SP/blp del 23.7.2010). Con atto del 23 luglio 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Francesco Totti e la AS Roma Spa per rispondere: il primo della violazione dell’art. 5 comma 1 del C.G.S. per aver espresso, nel corso di dichiarazioni rese in una conferenza stampa del 20/7/2010 e pubblicate da organi di informazione, giudizi e rilievi lesivi del prestigio, della reputazione e della credibilità della classe arbitrale, delle istituzioni federali nel loro complesso e di una Società operante nell’ambito della F.I.G.C., adombrando altresì dubbi sulla regolarità di due campionati a causa dell’operato degli arbitri e dell’ istituzione federale nel suo complesso; la AS Roma Spa della violazione di cui agli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ad un suo tesserato. I deferiti, convocati per la riunione del 16 settembre 2010, hanno tempestivamente depositato una memoria difensiva, nella quale premettono che, nel valutare la condotta del calciatore, la potenziale efficacia diffamatoria delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate va rapportata all’alterazione della immagine pubblica dell’Ordinamento federale e dei soggetti che lo compongono, provocata da vicende “che hanno minato la regolarità di recenti campionati della Serie A”. Dette vicende avrebbero infatti compromesso, ad avviso della difesa, il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, che costituisce il bene giuridico tutelato dall’art. 5 del C.G.S..; di conseguenza, le dichiarazioni rese dal Totti, non essendo idonee “a far mutare la considerazione preesistente di cui gode il soggetto tra i consociati”, non avrebbero contenuto diffamatorio. Nel merito, i deferiti affermano che le dichiarazioni rilasciate dal Totti, rispondendo a “provocazioni” dell’intervistatore, riguardo agli “aiutini” di cui avrebbe beneficiato la squadra dell’Internazionale, altro non sarebbero che innocue e legittime espressioni del diritto di critica, “inidonee a ledere chicchessia”. Chiedono, pertanto, il proprio completo proscioglimento. La riunione del 16 settembre 2010 originariamente fissata è stata differita alla data odierna per comprovato impedimento del difensore degli incolpati. Oggi sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Francesco Totti ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00); per la AS Roma Spa ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00); ed il difensore degli incolpati, che ha ulteriormente sviluppato le difese scritte ed ha chiesto il proscioglimento dei propri assistiti. La Commissione, esaminati gli atti allegati al deferimento e gli scritti difensivi, sentite le parti, deve innanzi tutto rilevare che non sono condivisibili e comunque non sono utilizzabili ai fini della decisione le suggestive ed indimostrate valutazioni espresse dalla difesa dei deferiti in ordine al preteso affievolimento della credibilità delle istituzioni federali presso l’opinione pubblica, conseguito alle vicende di “calciopoli”. Si tratta di criteri di giudizio meramente soggettivi, la cui adozione comporterebbe disparità di trattamento tra diverse fattispecie e, in definitiva, la disapplicazione di fatto della normativa in esame. Nel merito, si deve affermare la responsabilità di Francesco Totti, essendo palese la lesività delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate, in violazione del divieto imposto ai soggetti dell’Ordinamento federale dall’art. 5 comma 1 del C.G.S.. Le espressioni utilizzate dall’incolpato (“ci hanno rubato due scudetti”…”i torti ci saranno sempre”..”sono più forti ma anche più tutelati”) sono, infatti, inequivocabilmente volte a negare la regolarità dei campionati, o quanto meno di due recenti campionati di Serie A, attribuendo ad organismi federali, pur genericamente indicati e non espressamente individuati, l’intento di influenzare deliberatamente l’andamento delle competizioni, tutelando ed “aiutando” una determinata squadra in modo tale da perpetrare un “furto” ai danni della Roma. Le esternazioni del Totti sono quindi andate ben oltre il diritto di critica, traducendosi nella lesione della reputazione di persone ed organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C.. Analoghe considerazioni valgono per il passaggio dell’intervista in cui Francesco Totti lamenta la instaurazione di uno strapotere dell’Inter, che avrebbe sostituito quello della Juventus, precedentemente in essere. Anche tali affermazioni hanno carattere lesivo, parzialmente attenuato dal riconoscimento dei meriti acquisiti nell’ultima stagione sportiva dall’Inter, che viene definita “la più forte”. Di questa circostanza si terrà conto nella determinazione della sanzione a carico di Totti. Alla responsabilità personale del calciatore consegue quella oggettiva della Società di appartenenza. Nel determinare le sanzioni, vanno tenute in considerazione la notorietà dell’autore delle dichiarazioni lesive e la risonanza che queste hanno avuto presso l’opinione pubblica in seguito alla pubblicazione sui principali quotidiani sportivi a diffusione nazionale. Deve poi essere valutata, come si è anticipato sopra, l’attenuante di aver comunque ammesso i meriti della squadra antagonista. Sanzioni adeguate appaiono quelle indicate nel dispositivo. P.Q.M. La Commissione delibera di infliggere al calciatore Francesco Totti ed alla AS Roma Spa l’ammenda di € 10.000,00 ciascuno.
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