• Stagione sportiva: 2010/2011
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19 del 08.10.2010
(66) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ GS TERONTOLA ASD (2^Categoria), avverso le sanzioni di cui al CU N°. 10 del 5.8.2010 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito di deferimento della Procura Federale (nota N°. 8602/953fp08/09/AA/ac del 7.6.2010). (67) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. EZIO CHERUBINI BISTARELLI (Presidente della Società Polisportiva GS Terontola ASD), avverso le sanzioni di cui al CU N°. 10 del 5.8.2010 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito di deferimento della Procura Federale (nota N°. 8602/953fp08/09/AA/ac del 7.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 19 del 08.10.2010
(66) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ GS TERONTOLA ASD (2^Categoria), avverso le sanzioni di cui al CU N°. 10 del 5.8.2010 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito di deferimento della Procura Federale (nota N°. 8602/953fp08/09/AA/ac del 7.6.2010). (67) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. EZIO CHERUBINI BISTARELLI (Presidente della Società Polisportiva GS Terontola ASD), avverso le sanzioni di cui al CU N°. 10 del 5.8.2010 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito di deferimento della Procura Federale (nota N°. 8602/953fp08/09/AA/ac del 7.6.2010).
Letti gli atti; Visto il ricorso proposto dal Presidente Ezio Bistarelli Cherubini e dal GS Terontola ASD avverso la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Toscana FIGC (pubblicata su C.U. N°. 10 del 5 agosto 2010) con la quale, tra gli altri, il Presidente Bistarelli Cherubini è stato inibito per anni uno e il GS Terontola ASD condannato al pagamento dell’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00); Rilevato che il Bistarelli Cherubini è stato condannato per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver indotto un giovane calciatore a tesserarsi per il GS Terontola prospettandogli un tesseramento per il FC Empoli Calcio e per non aver adempiuto agli obblighi assicurativi contratti nei confronti del medesimo calciatore; Rilevato, altresì, che il GS Terontola ASD è stato condannato ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, CGS; Ascoltato il legale dei ricorrenti il quale ha ribadito tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo concludendo in via principale per l’annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata per una riduzione delle sanzioni irrogate; Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Dott. Lorenzo Giua il quale ha concluso per il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione di primo grado; Valutato che un’attenta lettura degli atti di causa ha consentito di rilevare che in effetti non v’è prova di un coinvolgimento del Presidente Bistarelli Cherubini con diretti contatti tra lo stesso ed il calciatore Verini; Considerato che nello stesso interrogatorio del Verini dinanzi alla Procura Federale nel corso del quale sono stati ricordati tutti i contatti tra il GS Terontola ed il giocatore mai viene menzionato il Presidente Bistarelli Cherubini; Ritenuto che appare difficile accogliere il concetto di una culpa in vigilando del Presidente visto che il giocatore risulta contattato dal Terontola ancor prima che il Bistarelli Cherubini acquisisse la carica di Presidente e che il settore giovanile della Società risulta affidato alle cure di un dirigente allo scopo incaricato; Considerato non pertinente il riferimento all’art. 1, comma 5, CGS con riferimento alla attività resa dall’Alunni e dall’Auriemma proprio alla luce delle considerazioni appena formulate; Valutato, invece, che risulta confermato un comportamento negligente della Società nella gestione dell’infortunio del giocatore, comportamento imputabile al Presidente della Società stessa; Rilevato, dunque, che i comportamenti censurabili imputabili al Presidente e, conseguentemente alla Società, sono meno gravi di quanto riconosciuto dalla Commissione Disciplinare Territoriale P.Q.M. In parziale accoglimento del ricorso, riduce le sanzioni irrogate come segue: ▪ inibizione al Presidente Bistarelli Cherubini da 1 (uno) anno a mesi 6 (sei); ▪ ammenda al GS Terontola ASD da € 4.000,00 (Euro quattromila/00) ad € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) Nulla per la tassa non versata.
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(66) – RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETÁ GS TERONTOLA ASD (2^Categoria), avverso le sanzioni di cui al CU N°. 10 del 5.8.2010 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito di deferimento della Procura Federale (nota N°. 8602/953fp08/09/AA/ac del 7.6.2010). (67) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. EZIO CHERUBINI BISTARELLI (Presidente della Società Polisportiva GS Terontola ASD), avverso le sanzioni di cui al CU N°. 10 del 5.8.2010 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, a seguito di deferimento della Procura Federale (nota N°. 8602/953fp08/09/AA/ac del 7.6.2010)."