F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (73) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO STORARI (calciatore attualmente tesserato per la Società FC Juventus Spa) ▪ (nota N°. 1143/315pf08-09/SP/blp del 1.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (73) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO STORARI (calciatore attualmente tesserato per la Società FC Juventus Spa) ▪ (nota N°. 1143/315pf08-09/SP/blp del 1.9.2010). Con provvedimento del 10.9.2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Marco Storari, calciatore attualmente tesserato per la Società FC Juventus Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, del CGS, in relazione all’art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) al regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente dei calciatori, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di calciatore tesserato ha violato l’obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, alle obbligazioni scaturenti dal Lodo Arbitrale pronunciato in data 7.7.2008 nell’ambito della procedura n. 12 S/S 2007/2008. All’inizio della riunione odierna, Marco Storari, tramite il proprio legale ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Marco Storari, tramite il proprio legale ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Marco Storari, sanzione dell’ ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 4.450,00 (quttromilaquattrocentocinquanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 4.450,00 (quttromilaquattrocentocinquanta/00) al Sig. Marco Storari. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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