F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (72) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO STAMILLA (calciatore attualmente tesserato per la Società Gela Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1140/314pf08-09/SP/blp del 1.9.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010
(72) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO STAMILLA (calciatore attualmente tesserato per la Società Gela Calcio Spa) ▪ (nota N°. 1140/314pf08-09/SP/blp del 1.9.2010).
Il deferimento Con provvedimento del 1.9.2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Alessio Stamilla, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società FC Hellas Verona Spa per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato “B”, al Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori, in quanto contravveniva all’obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato dalla Camera Arbitrale degli Agenti dei Calciatori, in data 1 aprile 2008 nell’ambito della procedura n. 1 S/S 2008/2009. Il deferito non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti del deferito con l’applicazione della sanzione nei confronti del Sig. Alessio Stamilla dell’ammenda di € 5.000,00. Nessuno è comparso per il deferito. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Con riferimento alla procedura arbitrale n. 1 S/S 2008/2009 emergeva che il calciatore Alessio Stamilla non provvedeva a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato in Roma il 1.4.2008 dalla Camera Arbitrale degli Agenti dei Calciatori, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione alle parti. Il lodo condannava il deferito al pagamento in favore dell’agente, Sig. Gabriele D’Atri, della somma di € 10.048,95, oltre IVA, a titolo di provvigioni da quest’ultimo maturate, in relazione al contratto concluso dal Signor Alessio Stamilla con la Società Piacenza. Il lodo prevedeva inoltre la condanna del deferito al pagamento delle competenze e delle spese del Collegio Arbitrale, quantificate in € 1.000,00, oltre IVA e Cassa Avvocati al netto della ritenuta d’acconto. A seguito della suddetta procedura arbitrale con lettera del 15.4.2008 la Commissione Agenti comunicava alle parti l’emanazione del lodo. Nonostante ciò, il Sig. Stamilla rimaneva inadempiente facendo trascorrere il termine dei trenta giorni previsto dalla normativa vigente, per l’adempimento spontaneo del lodo. In data 28.5.2008, l’Avv. Veronica Valeriani, legale del Sig. D’Atri, presentava alla FIGC istanza di esecuzione coattiva del lodo. Successivamente, con lettera raccomandata del 23.9.2008 la Commissione Agenti informava la Procura Federale della condotta antiregolamentare del calciatore Alessio Stamilla. Risulta pertanto configurabile l’inadempimento del deferito in relazione a quanto statuito e previsto dal lodo arbitrale pronunciato in data 1.4.2008 dalla Camera Arbitrale degli Agenti dei Calciatori nell’ambito della procedura n. 1 S/S 2008/2009. Infatti, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del deferito, il quale deve essere condannato alle sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina al Sig. Alessio Stamilla, la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euroduemila/00).
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