F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (74) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAETANO CALÁ CAMPANA (calciatore attualmente tesserato per la Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl) ▪ (nota N°. 1135/308pf08-09/SP/blp del 1.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (74) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAETANO CALÁ CAMPANA (calciatore attualmente tesserato per la Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl) ▪ (nota N°. 1135/308pf08-09/SP/blp del 1.9.2010). Il deferimento Con provvedimento del 1.9.2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Gaetano Calà Campana, calciatore tesserato all’epoca dei fatti con la Società Calcio Padova Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, CGS, in relazione all’art. 11, commi 1 e 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato “B”, al Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in quanto contravveniva all’obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale pronunciato il 3.12.2007 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, nell’ambito della procedura n. 308 S/S 2008/2009. Il deferito non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti del deferito con l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). Nessuno è comparso per il deferito. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Con riferimento alla procedura arbitrale n. 308 S/S 2008/2009 emergeva che il calciatore Gaetano Calà Campana non provvedeva a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato in Roma il 3.12.2007 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione alle parti. Con tale provvedimento, il deferito veniva condannato al pagamento delle provvigioni dovute all’agente Sig. Ferdinando Arbotti. Infatti, il 12.12.2007 il Collegio Arbitrale trasmetteva alle parti l’originale del lodo emesso, dando avviso di porre in esecuzione la decisione arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Nonostante ciò, il Sig. Calà Campana faceva trascorrere il suddetto termine, rimanendo inadempiente. Per tali motivi, in data 5.6.2008, l’Avv. Angelo Sbrocca, legale del Sig. Arbotti, informava la Camera Arbitrale degli Agenti dei Calciatori della mancata esecuzione del lodo arbitrale da parte del Sig. Calà Campana, al fine di sollecitare gli organi competenti per opportuni provvedimenti in merito. Successivamente, con lettera raccomandata del 22.9.2008 la Commissione Agenti informava la Procura Federale della FIGC della mancata esecuzione del lodo. Alla luce dei fatti esposti il calciatore, Gaetano Calà Campana effettivamente non provvedeva spontaneamente a pagare quanto dovuto, in ottemperanza all’emesso lodo entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. Infatti, da un attento esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e all’esito del dibattimento, sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del deferito il quale deve essere condannato alle sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina al Sig. Gaetano Calà Campana la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00).
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