F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (92) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa), MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa ▪ (nota N°. 1310/1626 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 20 del 11.10.2010 (92) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa), MARCO SEMPRINI (Segretario Generale e Legale Rappresentante della Società AC Cesena Spa) e della Società AC CESENA Spa ▪ (nota N°. 1310/1626 PF 09-10/SP/blp del 10.9.2010). Con provvedimento del 10 settembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione: il Signor Igor Campedelli, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società AC Cesena Spa, ed il Signor Marco Semprini, nella qualità di Segretario Generale e legale rappresentante della Società AC Cesena Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera A), paragrafo II, punto 1), lettera d), delle N.O.I.F. in relazione all’articolo 10, comma 3, del C.G.S. e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato la relazione contenente il giudizio della Società di revisione sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, come prescritto dalle norme federali; la Società AC Cesena Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Igor Campedelli, in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. dell’AC Cesena Spa, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Igor Campedelli, quest’ultimo in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. dell’AC Cesena Spa, tramite il loro legale hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Igor Campedelli, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 27 (ventisette), commutata nella sanzione dell’ammenda di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00); pena base per la Società AC Cesena Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, co. 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, co. 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, co. 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Igor Campedelli l’ammenda di € 13.500,00 (Euro tredicimilacinquecento/00); ▪ alla Società AC Cesena Spa l’ammenda di € 8.900,00 (Euro ottomilanovecento/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” In seguito, la Commissione ha disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti del Sig. Marco Semprini. All’odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due). Il difensore del Sig. Semprini si è riportato alla memoria difensiva, nella quale ha dedotto l’estraneità alla fattispecie in esame del Semprini in quanto, quale Segretario Generale della Società, sarebbe stato “autorizzato a sottoscrivere contratti di trasferimento, nonché di prestazione sportiva, che impegnino il club con altri soggetti facenti parte dell’Ordinamento federale, ma non certo ad occuparsi di aspetti contabili amministrativi”. La Commissione ritiene che tale eccezione sia fondata e meriti pertanto di essere accolta. Difatti, come risulta dal verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della AC Cesena Spa del 30 settembre 2008, in capo al Sig. Semprini sono ravvisabili facoltà di rappresentanza solo e unicamente con riferimento alla attuazione dei a) contratti con atleti; b) contratti con Società calcistiche; c) contratti con tecnici (allenatori, preparatori, ecc.); d) contratti con procuratori, talent scout e loro Società anche estere, per agevolare la conclusione di contratti con gli atleti e per individuare giovani calciatori di prospettiva. In considerazione di quanto sopra, anche alla luce del precedente giurisprudenziale rappresentato dal Comunicato Ufficiale n. 7 di questa Commissione in data 28 luglio 2010, citato dalla difesa del Sig. Semprini e riguardante il medesimo, nessuna responsabilità può essere riconosciuta relativamente alla fattispecie in oggetto in capo al soggetto deferito. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie il Sig. Marco Semprini dagli addebiti contestati.
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