F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010 (99) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (Presidente della Società ASD Fortis Trani) E DELLE SOCIETÁ ASD FORTIS TRANI E ASD LIBERTY ▪ (nota N°.1255/1472pf09-10/GR/mg del 7.9.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 23 del 25.10.2010
(99) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO FLORA (Presidente della Società ASD Fortis Trani) E DELLE SOCIETÁ ASD FORTIS TRANI E ASD LIBERTY ▪ (nota N°.1255/1472pf09-10/GR/mg del 7.9.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 28.9.2010, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Antonio Flora, Presidente della Società ASD Fortis Trani, per rispondere della violazione dell’art. 1 commi 1 e 3, CGS, per aver disatteso la convocazione da parte dell'Ufficio della Procura Federale per la sua audizione, senza fornire giustificazioni per la sua assenza; la ASD Fortis Trani, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al suo Presidente; le Società ASD Fortis Trani e ASD Liberty per rispondere delle violazioni previste dall'art. 14, comma 1, CGS, in relazione dell'art. 18, comma 1, CGS per gli episodi violenti commessi al termine della gara di Eccellenza Puglia Liberty Molfetta-Fortis Trani disputata a Molfetta il 2.5.2010 nel corso della quale, tra l'altro, un tifoso del Trani era stato ferito gravemente durante scontri fra i tifosi delle due Società. Gli incolpati, nei termini previsti, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di 3 (tre) mesi di inibizione al Presidente Sig. Flora; € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda alla ASD Fortis Trani; € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda alla ASD Liberty e 1 (una) gara a porte chiuse con effetto immediato.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Per il combinato disposto degli artt. 30, comma 1, e 32, comma 7, CGS la Commissione Disciplinare Nazionale è competente solo in relazione ad avvenimenti riferibili a campionati di livello nazionale. I fatti relativi al deferimento della Procura Federale, invece, riguardano avvenimenti riferibili a una gara del Campionato di Eccellenza della Regione Puglia.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione dichiara la propria incompetenza e rimette gli atti alla Procura Federale per gli opportuni provvedimenti.
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