F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24 del 28.10.2010 (122) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN CHIVU (Calciatore attualmente tesserato con la Società FC Internazionale Milano) E DELLA SOCIETÀ FC INTERNAZIONALE MILANO Spa ▪ (nota N°. 1899/1427pf09- 10/SP/blp del 5.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24 del 28.10.2010 (122) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN CHIVU (Calciatore attualmente tesserato con la Società FC Internazionale Milano) E DELLA SOCIETÀ FC INTERNAZIONALE MILANO Spa ▪ (nota N°. 1899/1427pf09- 10/SP/blp del 5.10.2010). Con provvedimento del 5 ottobre 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione: il Signor Christian Chivu, calciatore attualmente tesserato per la FC Internazionale Milano Spa, per rispondere della violazione dell’articolo 1, comma 1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo, al termine della finale della TIM CUP, disputata a Roma in data 5.5.2010, rivolto platealmente e ripetutamente gesti volgari ed offensivi all’indirizzo dei tifosi della squadra avversaria. la Società Internazionale Milano Spa, per rispondere della violazione di cui all’articolo 4, comma 2 del CGS, per la violazione addebitata al proprio tesserato. I deferiti hanno depositato una memoria, chiedendo il proscioglimento e riservandosi di svolgere oralmente le proprie difese, nel corso della riunione della Commissione. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Christian Chivu e la Società FC Internazionale Milano Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Christian Chivu e la Società FC Internazionale Milano Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Christian Chivu, sanzione dell’ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 8.000,00 (Euro ottomila/00); (“pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione dell’ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 8.000,00 (Euro ottomila/00)”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Christian Chivu, l’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00); ▪ alla Società FC Internazionale Milano Spa, l’ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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