F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24 del 28.10.2010 (79) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), COSIMO D’ANGELO (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa – (nota N°. 1686/1629pf09-10/SP/blp del 9.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 24 del 28.10.2010 (79) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), ANTONIO LOMBARDI (Presidente e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), COSIMO D’ANGELO (Procuratore e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa) e della Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa - (nota N°. 1686/1629pf09-10/SP/blp del 9.9.2010). Con atto del 9 settembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione: il Sig. Francesco Rispoli, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa; il Sig. Antonio Lombardi, Presidente e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa; il Sig. Cosimo D’Angelo, Procuratore e Legale rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa; la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, per rispondere: i primi tre della violazione prevista e punita dall’art. 85 lettera A) paragrafo VIII) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e dell’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non aver depositato il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2009, come prescritto dalle norme federali in materia. la Società Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna è stata depositata dai difensori del Sig. Francesco Rispoli e della Società Salernitana Calcio 1919 Spa, istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Rispoli e la Società Salernitana Calcio 1919 Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Francesco Rispoli, sanzione dell’inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 20 (venti); pena base per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Francesco Rispoli; ▪ ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento proseguiva per gli atri deferiti. All’odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha chiesto la sanzione dell’inibizione di giorni 45 (quarantacinque) ciascuno, per i Signori Antonio Lombardi e Cosimo D’Angelo. In particolare si sostiene che la procura originaria di conferimento dei poteri (in atti) risulta assolutamente ampia e riguardante ogni e qualsiasi rapporto ed adempimento in ambito sportivo; e ciò risulterebbe anche dalla sottoscrizione della Clausola compromissoria (anch’essa in atti). La difesa dei deferiti rammostra e chiede l’acquisizione in atti di nota della Società Salernitana, per raccomandata a mano, datata 18 marzo 2010, con relativo estratto del libro protocollo in uscita della Società, da cui risulterebbe che la revoca di poteri specifici e riguardanti proprio gli adempimenti fiscali e relative comunicazioni sarebbe intervenuta in tale data, comunicazione che risulterebbe firmata per ricezione dal Lombardi in data 19 marzo e dal D’Angelo in data 18 marzo stessa. La difesa si richiama comunque alla memoria del 22.10.2010. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante richiamata in atti ed alla documentazione depositata in giudizio. Dall’esame della documentazione acquisita alla procedura ed in particolare dalle comunicazioni trasmesse alla Lega Nazionale Professionisti - via fax il 29.04.2010 e via corriere espresso il 3.05.2010 – con effetti dalla data del 29.04.2010 (data di comunicazione ex art. 37 N.O.I.F.) i poteri di rappresentanza dei Signori D’Angelo e Lombardi risultano revocati a fini federali solo da tale data, avendo peraltro pari data l’atto notarile di revoca poteri. Tuttavia, le violazioni oggetto di deferimento sanzionano un mancato adempimento che i soggetti aventi la legale rappresentanza della Società avrebbero dovuto effettuare entro il 31.03.2010. A nulla rilevano le note di revoca dei poteri datate 18 marzo e di cui sopra, che non hanno valenza ai fini federali ma – caso mai - solo a fini interni, non essendo state in alcun modo comunicate alle competenti sedi né aventi data certa. Nel merito, risulta accertato dalla documentazione in atti – nota CO.VI.SOC n. 1160.04/GC/cc del 24 maggio 2010 - e non contestato che la Salernitana Calcio 1919 Spa non ha depositato entro il termine del 31.03.2010, il prospetto VP/DF con l’indicazione del rapporto Valore della produzione/Debiti Finanziari, calcolato su base della relazione semestrale al 31.12.09 come prescritto dalle norme federali in materia. Quindi, al 29.04.2010, data in cui la revoca della rappresentanza deve essere ritenuta produttiva di effetti a fini federali, la violazione contestata ai soggetti deferiti, Signori Lombardi e D’Angelo era già stata compiuta e consumata il 31.03.2010 quando ancora questi avevano la rappresentanza della Società e su essi gravavano gli oneri, obblighi e responsabilità relative. Tutto quanto sopra rilevato P.Q.M. Si accoglie il deferimento e per l’effetto si infligge la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione per ciascuno dei soggetti deferiti Signori Antonio Lombardi e Cosimo D’Angelo.
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