F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010 (128) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) E DELLA SOCIETÁ SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 2060/100pf10- 11/SP/blp del 12.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010 (128) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa) E DELLA SOCIETÁ SPAL 1907 Spa ▪ (nota N°. 2060/100pf10- 11/SP/blp del 12.10.2010). Con atto del 12.10.2010, la Procura federale ha deferito il Sig. Cesare Butelli, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Spal 1907 Spa, il Sig. Stefano Bena, Amministratore delegato e legale rappresentante della Spal 1907 Spa per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2010, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente lega, integrante la violazione della fattispecie prevista dall’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lett. B), punto 4) del CU 117/A del 25.5.2010, e la Spal 1907 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti. Alla riunione del 27.10.2010, la Procura federale ha concluso chiedendo per la Società, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, e per i Sigg.ri Butelli e Bena l’inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno, ai sensi delle vigenti disposizioni. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno ammesso le proprie responsabilità insistendo per l’applicazione della sanzione minima, sostenendo che l’esiguo ritardo nel soddisfacimento dell’onere, ascrivibile ad un periodo di sofferenza finanziaria, dovrebbe comportare una positiva valutazione da parte di questa Commissione ai fini della determinazione della sanzione, contenuta comunque nel minimo edittale. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto. La natura perentoria del termine imposto per l’assolvimento dell’onere, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l’illecito peraltro ammesso dai deferiti. Da questo punto di vista, il contegno dei deferiti è sicuramente apprezzabile, sebbene non rilevi ai fini della determinazione delle sanzioni richieste dalla Procura federale, ritenute congrue e conformi alle disposizioni vigenti, limitandosi a confermare meramente situazioni di inadempienza già intervenute. P.Q.M. Infligge alla Spal 1907 Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ai Sigg.ri Butelli e Bena l’inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno.
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