F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010 (133) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADOLFO ACCARINO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°. 2093/95pf10-11/SP/blp del 14.10.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25 del 03.11.2010
(133) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADOLFO ACCARINO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ CAVESE 1919 Srl ▪ (nota N°. 2093/95pf10-11/SP/blp del 14.10.2010).
Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
il Sig. Accarino Adolfo, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera B) punti 4) 5) e 7) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2010: la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00; la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, e, della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione a titolo I), paragrafo III), lettera C), punti 1) e 2) del CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2010, al ripianamento della carenza patrimoniale di € 197.285,00 e al superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter C.C. risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;
la Società SS Cavese 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante. Alla riunione del 27/10/2010 il rappresentante della Procura federale ha chiesto la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) per la Società SS Cavese 1919 e dell’inibizione di mesi 10 (dieci) per Accarino. I difensori dei deferiti hanno rinunciato alla domanda di proscioglimento ed hanno chiesto l’irrogazione di una sanzione inferiore a quella richiesta dalla Procura, quanto meno per l’Accarino. Dagli atti del procedimento risulta che con nota del 3/8/2010 la Co.Vi.So.C. ha comunicato l’inosservanza, da parte della Società SS Cavese 1919 Srl dei sopra citati adempimenti previsti dal CU 117/A del 25 maggio 2010 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011. Ai sensi del CU 117/A del 25 maggio 2010, per quanto attiene alle violazioni di quanto previsto dal titolo I) paragrafo III) lettere B e C), “l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2010/2011”. Ai sensi di quanto previsto dal titolo IV), del CU 117/A del 25 maggio 2010 il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e deposito nei termini stabiliti dalle norme federali in materia di Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dall’adempimento tardivo consentito dalla stessa normativa. Ritiene questa Commissione che le violazioni dei termini previsti dalla richiamata normativa commesse dai deferiti siano in realtà cinque:
1) il mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2010, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 di cui al titolo I, paragrafo III) lettera B) punto 7) del citato Comunicato Ufficiale.
2) il mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2010, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 4) del citato Comunicato Ufficiale;
3) il mancato deposito, entro il termine del 30 giugno 2010, della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP e IVA, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera B), punto 5) del citato Comunicato Ufficiale; 4) il mancato ripianamento, entro il termine del 6 luglio 2010, della carenza patrimoniale di € 197.285,00, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 2) del citato Comunicato Ufficiale;
5) il mancato superamento, entro il termine del 6 luglio 2010, della situazione prevista dall’art. 2482 ter C.C. risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 1) del citato Comunicato Ufficiale. In particolare si osserva che anche le ultime due violazioni contestate devono essere considerate distinte tra loro. Infatti la fattispecie riguardante il prospetto PA (e cioè il rapporto tra il Patrimonio Netto contabile e l’Attivo Patrimoniale) di cui all’art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., il cui mancato raggiungimento della misura minima determina una carenza patrimoniale (nel caso de quo pari ad € 197.285,00), deve ritenersi distinta e diversa da quella disciplinata dall’art. 2482 ter C.C., atteso che detta disposizione regolamenta in maniera specifica la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale in seguito a perdite d’esercizio e/o di periodo. E’ possibile, ad esempio, sanare la prima fattispecie pur rimanendo inadempiente alla seconda. In forza di quanto sopra esposto, alla luce del minimo edittale previsto per le violazioni disciplinari contestate e del principio del cumulo materiale imposto dalla normativa federale, alla Cavese deve essere irrogata la sanzione di punti 5 (cinque) di squalifica (un punto per ogni inadempimento) da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Per quanto riguarda l’Accarino, sanzione congrua appare quella dell’inibizione per mesi 13 (tredici). P.Q.M. Infligge ad Accarino Adolfo la sanzione dell’inibizione per mesi 13 (tredici) ed alla Società SS Cavese quella della penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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