F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010 (143) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARAMAGNA (Agente di Calciatori), ALFREDO DI LULLO (Presidente della Società ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 2259/675pf09- 10/SP/AM/Seg del 18.10.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010
(143) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CARAMAGNA (Agente di Calciatori), ALFREDO DI LULLO (Presidente della Società ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 2259/675pf09- 10/SP/AM/Seg del 18.10.2010).
A seguito della nota - esposto formulata, in data 16.11.2009, dall'Agente di Calciatori F.I.G.C., Sig. Giuseppe Caramagna, avente ad oggetto la denuncia di alcuni comportamenti (meglio descritti in atti) tenuti nei suoi riguardi, in maniera asseritamente scorretta, da parte della Società sportiva ACR Messina Srl, il Procuratore Federale e il Procuratore Vicario deferivano alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il Sig. Giuseppe Caramagna medesimo che il Sig. Alfredo Di Lullo, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'ACR Messina Srl, nonché quest'ultimo sodalizio sportivo, a titolo di responsabilità diretta, in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente. In particolare, quanto al Sig. Caramagna, il deferimento traeva origine dall'assunzione di un incarico relativamente alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione tecnicoamministrativa commissionato, per così dire, dall'ACR Messina Srl, senza, però, che il predetto incarico fosse stato formalizzato per iscritto, in difformità, quindi, delle prescrizioni normativo-regolamentari di settore. Quanto invece al Sig. Di Lullo, il procedimento disciplinare veniva attivato in relazione al comportamento da questi tenuto, nella sua qualità, in violazione dell'art. 100, NOIF. Nei termini assegnati, soltanto il Sig. Caramagna ha fatto pervenire propria memoria difensiva. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Giuseppe Caramagna ha depositato personalmente istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Caramagna ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli art. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Giuseppe Caramagna, le sanzioni della inibizione di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) diminuite ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) e € 2.000,00 (Euro duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) e dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) nei confronti del Sig. Giuseppe Caramagna;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” Il Procedimento proseguiva per gli altri deferiti. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Lorenzo Giua, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità ascritta ai soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
▪ mesi 4 (quattro) di inibizione per il Sig.Di Lullo;
▪ ammenda di importo pari a € 6.000,00 (Euro seimila/00) a carico dell'ACR Messina Srl. Nessuno è comparso per i deferiti.
La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, verificati gli esiti dell'attività di indagine condotta dalla Procura Federale, ritiene che le violazioni individuate in capo agli altri due soggetti deferiti si rivelino incontestabili. Invero, alla luce delle circostanze che hanno contraddistinto l’intera vicenda, sia la responsabilità disciplinare individuata nei riguardi del Sig. Di Lullo che, per esso, nei riguardi dell'AC Messina Srl, ex art. 4, comma 1, C.G.S., sono senz'altro riconducibili, come puntualmente individuato in seno all'atto di deferimento, nella violazione di cui all'art. 100, comma 3, NOIF, di talché ogni ulteriore considerazione al riguardo si rivela ultronea. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Alfredo Di Lullo;
▪ ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) a carico dell'ACR Messina Srl.
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