F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010 (158) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Sassari Torres 1903 Srl) E DELLA SOCIETÁ SASSARI

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010 (158) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Sassari Torres 1903 Srl) E DELLA SOCIETÁ SASSARI TORRES 1903 Srl ▪ (nota N°. 2477/1509pf07-08/SP/blp del 26.10.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Antonio Mascia e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Sassari Torres 1903 Srl, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Antonio Mascia, all’epoca dei fatti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Sassari Torres 1903 Srl (di seguito, anche detta la “Società”) e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ● il Sig. Mascia Antonio, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Sassari Torres Srl, per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), par. IV, NOIF, per il mancato pagamento e, dunque, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, sanzionata ai sensi dell’art. 90, comma 2, NOIF; ● la Sassari Torres 1903 Srl, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al Sig. Mascia risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al deposito dei suddetti documenti. In merito alla sanzione, la Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 2 mesi al Sig. Antonio Mascia e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Sassari Torres 1903 Srl.
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