F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010 (171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PAOLO DI MARTINO (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) LUCA MASTROIANNI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETÁ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota N°. 2784/260pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33 del 30.11.2010
(171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PAOLO DI MARTINO (Presidente C.d.A. e Legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) LUCA MASTROIANNI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Pescina Valle del Giovenco Srl) E DELLA SOCIETÁ PESCINA VALLE DEL GIOVENCO Srl (nota N°. 2784/260pf10-11/SP/blp del 9.11.2010).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 2 (due) in danno del Sig. Di Martino, di mesi 2 (due) in danno del Sig. Luca Mastroianni e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società Pescina Valle del Giovenco Srl, osserva quanto segue:
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:
● i Signori Di Martino e Mastroianni, della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI, punto 2) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S. ed all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere depositato presso la Co.Vi.So.C., il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2010, come prescritto dalle norme federale in materia;
● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Le circostanze addebitate ai Signori Di Martino e Mastroianni, entrambi Legali rappresentanti della suddetta Società, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che non è stato documentato, nei termini normativamente fissati, il deposito della suddetta documentazione. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società Pescina Valle del Giovenco Srl. In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Francesco Paolo Di Martino, di mesi 2 (due) al Sig. Luca Mastroianni e quella dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società Pescina Valle del Giovenco Srl.
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