F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22 del 21.10.2010 (104) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALTER LUIGI COTTINI (nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Lombardia) (nota n. 1582/1014pf09-10/SP/blp del 22.9.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 22 del 21.10.2010 (104) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALTER LUIGI COTTINI (nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Lombardia) (nota n. 1582/1014pf09-10/SP/blp del 22.9.2010). Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Cottini Valter Luigi, all’epoca dei fatti coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale della Lombardia, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 1 del CGS vigente, in relazione alle disposizioni del Regolamento del Settore Giovanile e scolastico; del Regolamento di amministrazione e contabilità della FIGC (C.U. n. 171/A del 5 giugno 2003), in particolare il Titolo IV, gli articoli 11 (documentazione dei costi) e 40 (responsabilità della gestione), nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali, in particolare in materia di gestione amministrativa e contabile, per aver tenuto un comportamento scorretto di particolare gravità ed intensità, connotato da rilevante interesse personale: A) avendo utilizzato per finalità non istituzionali e/o in modo ingiustificato e/o comunque privo della relativa documentazione giustificativa, beni, valori ed utilità del Comitato da lui ricevuti per la carica federale ricoperta (denaro, telefono cellulare, rimborsi non dovuti), come meglio specificato nel deferimento; B) avendo posto a carico del Comitato spese personali di vario genere (utenza elettrica domiciliare, premio assicurativo, utenza telefonica, spese familiari, ecc.), come meglio specificato nel deferimento; C) omettendo di restituire in tempi ragionevoli beni, valori ed utilità del Comitato da lui richiesti e ricevuti per la carica federale ricoperta (anticipi di spesa e rimborsi non dovuti). Il difensore del Cottini ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale cerca di giustificare una parte degli addebiti mossi all’incolpato con lo stato di “confusione amministrativa” dal quale sarebbe stato afflitto il settore a lui affidato e con la riduzione del budget di spesa a disposizione che lo avrebbe messo nella impossibilità di far fronte a impegni già assunti. La mancanza di adeguate pezze giustificative sarebbe dovuta allo smarrimento avvenuto in epoca successiva alla sostituzione del deferito. Il difensore del Cottini, inoltre, afferma la liceità di alcune delle spese contestate e riferisce che l’incolpato avrebbe già provveduto al rimborso di parte delle somme distratte e si impegnerebbe a ripetere le eventuali somme ulteriormente dovute. All’udienza del 21.10.2010 il difensore del deferito, con l’assenso della Procura, ha richiesto l’applicazione ex art. 23 CGS della sanzione di mesi otto di sospensione previa concessione della riduzione della pena prevista dall’art. 24 CGS (pena base mesi 18 di inibizione ridotta a mesi 12 ex art. 23 CGS ed ulteriormente ridotta a mesi 8 ex art. 24 CGS). Questa CDN ha rigettato l’istanza non ritenendo sussistenti gli estremi per l’applicazione dell’art. 24 CGS. Infatti il Cottini non ha ammesso pienamente le sua responsabilità e, comunque non ha offerto alcun apporto per la scoperta o l’accertamento di violazioni disciplinari. In verità il deferito si è limitato a tentare di ridimensionare le sue responsabilità. Disposta la prosecuzione del procedimento il rappresentante della Procura ha chiesto per l’incolpato la sanzione di anni uno e mesi sei di inibizione. Il difensore si è riportato alla memoria versata in atti ed in via istruttoria ha chiesto che venisse escusso a teste il sig. De Ponti Angelo, già Segretario del C.R. Lombardo, sulla circostanza dell’esistenza agli atti del Comitato dei documenti comprovanti le spese asseritamente ingiustificate addebitate al Cottini. La Procura si è opposta alla richiesta istruttoria eccependone la tardività e l’irrilevanza. Preliminarmente va rigettata l’istanza di ammissione del teste De Ponti. Essa infatti, non solo è tardiva, ma anche sostanzialmente irrilevante, essendo assolutamente indifferente l’esistenza di documenti generici senza, mancando la possibilità di valutarne preventivamente la natura e contenuto. Va detto peraltro che l’esistenza delle pezze giustificative delle spese contestate al Cottini è stata espressamente esclusa dai testi Ranzini e Galmarini, tuttora collaboratori amministrativi del Comitato Regionale Lombardia, mentre non è stata neppure dedotta l’attuale posizione del De Ponti. I fatti addebitati al Cottini, così come descritti nell’atto di deferimento, risultano ampiamente provati dalla documentazione in atti, dalle dichiarazioni rese dai collaboratori del Comitato Regionale Lombardia Ranzini Edoardo e Galmarini Giancarlo e dalle indagini svolte dagli organi inquirenti. Del resto tali fatti sono sostanzialmente ammessi perfino dall’incolpato che ha tentato solo di giustificarli o, almeno, di ridimensionarli, senza riuscire nel suo intento. In ogni caso il deferito non ha potuto negare il mancato rispetto della normativa federale in materia contabile e gestionale e la totale commistione tra spese proprie e spese afferenti all’incarico ricoperto. Anche a prescindere dalle precise risultanze dell’ispezione amministrativa, che sarebbero di per sé sufficienti a pervenire ad un giudizio di condanna, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore amministrativo Ranzini risulta che nessuna pezza giustificativa sia mai stata consegnata dal Cottini per legittimare la spesa di € 10.000,00, bonifico ordinato e ricevuto dallo stesso Cottini su di un c/c personale con causale “anticipo spese progetti”. Ha inoltre precisato che i fornitori erano sempre stati pagati con assegni circolari e bonifici e, pertanto, non c’era alcun motivo di prelevare un così consistente importo in contanti. La medesima considerazione è stata espressa anche con riferimento al pagamento di altre fatture. Inoltre il rimborso di € 921,00 relativo al viaggio del 24/26 dicembre 2008, era stato regolarmente spesato in quanto il Cottini aveva giustificato tale spesa come “viaggio d’istituto” . Infine il collaboratore amministrativo Galmarini, oltre a confermare quanto dichiarato dal Ranzini, ha escluso che documenti potessero essere andati persi durante il trasloco. Per quanto attiene la affermata restituzione di parte delle somme contestate, essa ammonta ad appena € 206,00 a fronte della contestazione di spese ingiustificate per oltre € 14.000,00. I fatti accertati realizzano certamente, oltre ad illeciti di altra natura, anche la violazione disciplinare di cui all’art. 1 CGS. Tale violazione appare particolarmente grave anche in relazione al ruolo di responsabilità ricoperto del Cottini e alla natura del Settore a lui affidato, il Settore Giovanile e Scolastico, che meriterebbe condotte specchiate ed esemplari. Al Cottini va quindi inflitta una sanzione di pari gravità. P.Q.M. Infligge a Valter Luigi Cottini la sanzione dell’inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei).
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