F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28 del 11.11.2010 (137) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI GIOVANNI SANDRI (già Consigliere del Comitato Regionale Veneto) (nota n. 2108/1467pf09- 10/SP/MS/vdb del 14.10.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 28 del 11.11.2010
(137) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI GIOVANNI SANDRI (già Consigliere del Comitato Regionale Veneto) (nota n. 2108/1467pf09- 10/SP/MS/vdb del 14.10.2010).
Con atto del 14 ottobre 2010 il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Giovanni Sandri, già consigliere del Comitato Regionale Veneto per rispondere della violazione dell'art. 5, comma 1, del CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni contenute in un articolo di stampa giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale ed in particolare del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sig. Carlo Tavecchio, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali. Alla riunione odierna è comparso il solo rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di mesi quattro di inibizione ed € 1.000,00 di ammenda. La CD Nazionale esaminati gli atti, rileva quanto segue. L’articolo di stampa del “Giornale di Vicenza it.” del 24 aprile 2010 riportava le seguenti dichiarazioni rilasciate dal sig. Giovanni Sandri: “Sono indignato.-.nonostante le assicurazioni che ci erano state date da Carlo Tavecchio è stata presa questa decisione (il commissariamento - n.d.a.). Lo avevo detto ai miei colleghi: meglio dimetterci tutti prima che ci mandassero a casa. Con quelle rassicurazioni intanto si sono garantiti che redigessimo tutti i regolamenti per playoff e playout. Infatti questo sarebbe stato un momento delicato per dimettersi. Questa è una vendetta a posteriori per la lettera inviata da Guardini (già presidente del Comitato Regionale Veneto - n.d.a.) ad Abete in cui contestava l'ammissione del Treviso al Torneo di Eccellenza veneto; era una nuova società, non valeva il lodo Alfano e doveva ricominciare dalla Terza categoria." Con tali espressioni vengono espressi giudizi lesivi della reputazione di soggetti ed organi operanti nell’ambito federale ed in particolare del Presidente della Lega nazionale Dilettanti, sig, Carlo Tavecchio, idonei a ledere direttamente il prestigio e le credibilità delle Istituzioni Federali. Tali dichiarazioni assumono altresì il carattere della pubblicità essendo destinate ad essere conosciute da più persone per le stesse modalità di comunicazione, né sono state pubblicate rettifiche ai sensi dell’art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 5 comma 1 del CGS da parte del Sandri. In relazione all’entità del fatto si ritengono eque le sanzioni indicate in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, riconosciuta la responsabilità del deferito, infligge la sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione al sig. Giovanni Sandri.
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