F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36 del 06.12.2010 (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DONATO ARCIERI (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl ▪ (nota N°. 2829/1708pf09- 10/AM/Seg dell’11.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 36 del 06.12.2010 (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DONATO ARCIERI (all’epoca dei fatti Amministratore unico della Società Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETÀ POTENZA SPORT CLUB Srl ▪ (nota N°. 2829/1708pf09- 10/AM/Seg dell’11.11.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento; letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di 15 (quindici) giorni in danno del Sig. Donato Arcieri e dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) in danno del Potenza Sport Club Srl; preso atto che nessuno è comparso per i deferiti, pur ritualmente convocati; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale Vicario ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Donato Arcieri, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Potenza Sport Club Srl, e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società” ovvero il “Potenza”), per rispondere, rispettivamente: ▪ il sig. Arcieri della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del C.G.S., per non aver provveduto entro i termini di rito stabiliti al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 22 gennaio 2010; ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Motivazione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate ai deferiti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente provato il mancato adempimento, da parte della Società, a quanto disposto dal Collegio Arbitrale con il provvedimento sopra richiamato, con cui quest’ultima era stata condannata al pagamento, in favore del tesserato Giovanni Cerullo, del pagamento dell’importo 1.859,94 (milleottocentocinquantanove/94). In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura, malgrado quella richiesta in danno della Società sia inferiore al minimo edittale, stante che attualmente il Potenza disputa il campionato di Eccellenza e non è più, come all’epoca dei fatti, Società della Lega Pro. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Donato Arcieri e della Potenza Sport Club Srl e, per l’effetto, commina al primo la sanzione dell’inibizione di giorni 15 (quindici) e alla seconda la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00). Il Presidente della CDN
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