F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39 del 13.12.2010 (188) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANNI FABBRI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl) FABRIZIO ANZALONE (già calciatore della Società Ravenna Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società Carrarese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ RAVENNA CALCIO Srl (nota N°. 2793/224pf10-11/AM/seg del 9.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 39 del 13.12.2010
(188) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANNI FABBRI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl) FABRIZIO ANZALONE (già calciatore della Società Ravenna Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società Carrarese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ RAVENNA CALCIO Srl (nota N°. 2793/224pf10-11/AM/seg del 9.11.2010).
Con provvedimento del 9.11.2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:
● il Sig. Gianni Fabbri, Presidente e Legale rappresentante della Società Ravenna Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 28, comma 8 C.G.S., per avere, seppur inibito, sottoscritto in data 15.04.2010 il contratto economico con il calciatore Fabrizio Anzalone, contratto successivamente dichiarato nullo per l’anzidetto motivo;
● il Sig. Fabrizio Anzalone, già calciatore della Società Ravenna Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società Carrarese Calcio Srl, per violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 1 C.G.S., per avere sottoscritto con il Sig. Gianni Fabbri, il contratto economico datato 15.04.2010, pur sapendo che quest’ultimo era inibito;
● la Società Ravenna Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni ascritte a propri tesserati. All’inizio della riunione odierna, i Signori Gianni Fabbri, Fabrizio Anzalone e la Società Ravenna Calcio Srl, a mezzo dei loro difensori hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Gianni Fabbri, Fabrizio Anzalone e la Società Ravenna Calcio Srl, a mezzo dei loro difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. (pena base per il Sig. Gianni Fabbri, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Fabrizio Anzalone, sanzione di gg.3 (tre) di squalifica, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., a gg 2 (due) di squalifica in gare ufficiali; pena base per la Società Ravenna Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 5000 (cinquemila), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S., a € 2223,00 (duemiladuecentoventitre/00); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1 C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per il Sig. Gianni Fabbri;
▪ giornate 2 (due) di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Fabrizio Anzalone;
▪ ammenda di € 2223,00. per la Società Ravenna Calcio Srl.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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