F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40 del 17.12.2010 (142) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD QUARTICCIOLO Srl (ammenda € 1.000,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 41 del 7.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 40 del 17.12.2010 (142) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD QUARTICCIOLO Srl (ammenda € 1.000,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 41 del 7.10.2010). La Procura Federale, con ricorso del 14 ottobre 2010, censura dinnanzi questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio del 7 ottobre 2010 limitatamente al capo di essa che ha sanzionato la società Quarticciolo Srl con la sola ammenda di € 1.000,00 e non anche con la penalizzazione di sette punti in classifica, che l’Organo requirente, in sede di discussione del deferimento, aveva richiesto. Motiva la ricorrente che la società, essendo stata deferita per aver utilizzato in tredici gare del campionato di natura sperimentale denominato Juniores Primavera un giocatore sprovvisto di tesseramento, doveva essere sanzionata ai sensi dell’art. 18 comma primo lettera G, il quale prevede in siffatta fattispecie la penalizzazione di uno o più punti in classifica. Precisa la ricorrente che il tesseramento del calciatore era stato annullato dalla Commissione Tesseramenti per apocrifia della firma del padre apposta sul modulo di richiesta di tesseramento e che la partecipazione del calciatore alle gare aveva falsato la regolarità delle stesse e, conseguentemente, dell’intero campionato. Più in particolare espone la ricorrente che del tutto erroneamente il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di penalizzazione in quanto essa era stata formulata ai sensi dell’art. 10 comma sesto ultimo inciso CGS, ritenuto non applicabile al caso in esame, quando invece, una volta accertato il fatto illecito, è il giudice stesso che deve ricercare la norma applicabile, irrogando la sanzione concretamente afflittiva. Questa Commissione con ordinanza del 18/19 novembre 2010, ha chiesto alla CR Lazio informativa sul Campionato Giovanile a cui partecipa la Società deferita nella corrente stagione sportiva, ricevendo notizia che l’attuale partecipazione è nel Campionato Giovanissimi Provinciali. Alla udienza odierna, la Procura Federale si è riportata al ricorso, chiedendo il via principale l’irrogazione della penalizzazione di 7 punti in classifica, in subordine sanzioni di carattere alternativo. Il ricorso, in punto di diritto, è fondato. Ai sensi dell’art. 17 comma otto CGS “alla società che fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la FIGC abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori”. Non può dubitarsi che l’irregolarità dedotta nel deferimento, concernente l’apocrifia della firma del genitore del calciatore apposta sul modulo di tesseramento, era imputabile alla società, atteso che, come dichiarato dal calciatore interessato in sede di audizione dinnanzi l’organo inquirente, il modulo era stato firmato, da persona diversa dal padre del calciatore che all’epoca si trovava all’estero, nei locali adibiti a segreteria della società alla presenza anche del presidente della stessa. Ritenuta l’applicabilità della norma sopra richiamata, va confermato l’orientamento consolidato di questa Commissione che non vi è automatismo di sanzione tra numero di gare disputate e punti di penalizzazione e che la sanzione medesima può essere inflitta con criteri equitativi giusto l’art. 18 comma primo lettera G CGS. In forza di tale principio, poiché risulta che nella corrente stagione sportiva la società deferita non partecipa al campionato Juniores Primavera, nell’ambito del quale la penalizzazione dei punti in classifica andrebbe scontata, bensì al campionato Giovanissimi Provinciali, che non appare equo sanzionare con siffatta misura punitiva, questa Commissione ritiene opportuno non applicare la penalizzazione dei punti in classifica e di compensarla con l’inasprimento di quella già comminata della ammenda. P.Q.M. a parziale modifica della decisione impugnata, infligge alla società ASD Quarticciolo Srl la ulteriore sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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