F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41 del 21.12.2010 (193) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELO MATEOS APARICIO (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, attualmente tesserato per la Società Bassano Virtus 55 ST Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. 3450/1697pf09-10/AM/Segr del 6.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 41 del 21.12.2010 (193) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELO MATEOS APARICIO (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, attualmente tesserato per la Società Bassano Virtus 55 ST Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. 3450/1697pf09-10/AM/Segr del 6.12.2010). Il deferimento Con provvedimento del 6/12/2010, Il Procuratore Federale Vicario ha deferito a questa Commissione il calciatore Mateos Aparicio Marcelo e la US Alessandria Calcio 1912 Srl per rispondere: - il primo, della violazione dell'art. 1 del C.G.S. in relazione all'art. 12 comma 7 dello stesso C.G.S., per aver reso una dichiarazione, all'esito della gara Alessandria - Lumezzane, valevole per il campionato Lega Pro 1° Divisione disputatasi ad Alessandria in data 25 aprile 2010 e pubblicata sul giornale " Il Piccolo " in data 26 aprile 2010, che sotto il titolo "Un gol per i diffidati" recitava "Questo voglio dedicarlo a questi tifosi che sono stati diffidati alla vigilia di questa gara....."; - la seconda, della violazione di cui agli artt. 4, comma 2 e 12, comma 7 del C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta ad un suo tesserato. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Mateos Aparicio Marcelo, personalmente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Mateos Aparicio Marcelo, personalmente, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, (“pena base per il Sig. Mateos Aparicio Marcelo, sanzione del divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 16 (sedici); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1 CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della seguente sanzione: ▪ al Sig. Mateos Aparicio Marcelo il divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC per giorni 16 (sedici). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento proseguiva per la Società deferita. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di colpevolezza della deferita Società, a titolo di responsabilità oggettiva e la condanna della stessa alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00). Nessuno è comparso per la Società deferita. I motivi della decisione La Commissione, pur consapevole della difficoltà di attribuire alla dichiarazione di Mateos Aparicio Marcelo un significato assolutamente univoco, richiama il tenore letterale dell'art. 12, comma 7 del CGS, ove vengono sanzionate le dichiarazioni rese alla stampa da tesserati delle Società, che siano direttamente o indirettamente idonee a costituire incitamento alla violenza ovvero a costituirne apologia. Pertanto essa reputa che tale dichiarazione appare oggettivamente capace di rientrare nella fattispecie astratta di cui sopra e, come tale, essa ha carattere lesivo, sebbene parzialmente attenuato dalla sua obiettiva incertezza interpretativa. Ne deriva dunque la responsabilità oggettiva della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl. P.Q.M. La Commissione delibera di infliggere alla Società US Alessandra Calcio 1912 Srl la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
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