F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42 del 04.01.2011 (251) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÁ FC CATANZARO Spa (nota n. 3664/366pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010). (252) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÁ FC CATANZARO Spa (nota n. 3653/365pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 42 del 04.01.2011 (251) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÁ FC CATANZARO Spa (nota n. 3664/366pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010). (252) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÁ FC CATANZARO Spa (nota n. 3653/365pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010). Il Procuratore Federale con distinti provvedimenti del 13.12.2010 ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Antonio Aiello, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa, e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ● Il Sig. Antonio Aiello, della violazione di cui all’art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati della Società FC Catanzaro Spa per le mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale e della violazione di cui all’art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società FC Catanzaro Spa, per entrambi i procedimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Preliminarmente questa Commissione dispone la riunione dei suddetti procedimenti per ragioni di connessione soggettiva. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Antonio Aiello, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Aiello, tramite il proprio legale, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS, (“pena base per il Sig. Antonio Aiello la sanzione della inibizione per mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 8 (otto); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il Procedimento prosegue per la Società FC Catanzaro Spa. Alla riunione odierna la Procura federale ha chiesto irrogarsi per la Società deferita la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. I deferimenti sono fondati e vanno accolti. Le circostanze ascritte al Signor Aiello e per cui viene contestata la responsabilità diretta della Società FC Catanzaro Spa, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale, considerato anche che trattasi di due distinte violazioni, ciascuna delle quali è sanzionabile in base alle norme richiamate nell’atto di deferimento, con la penalizzazione di un punto in classifica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 8 (otto) al Sig. Antonio Aiello. Accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina alla Società FC Catanzaro Spa, la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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