F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43 del 13.01.2011 (213) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1910 Spa) E DELLA SOCIETÁ SPAL 1910 Spa ▪ (nota N°. 3332/110pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 43 del 13.01.2011
(213) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1910 Spa) E DELLA SOCIETÁ SPAL 1910 Spa ▪ (nota N°. 3332/110pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).
Con provvedimento del 30.11.2010 il Procuratore federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:
● il Sig. Cesare Butelli, Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1910 Spa, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione ai punti 7) e 11) del titolo III, Criteri sportivi ed organizzativi, di cui al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui ai punti 7 e 11 del Titolo III (Criteri sportivi ed organizzativi) ed in particolare per il mancato deposito dell’atto di nomina del soggetto indicato quale dirigente responsabile della gestione e perché la documentazione allegata al Modulo 11 B - vice delegato per la sicurezza, si riferisce ad un soggetto differente rispetto a quello indicato nel modulo;
● la Società Spal 1910 Spa, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Cesare Butelli e la Società Spal 1910 Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Cesare Butelli e la Società Spal 1910 Spa, tramite il loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Cesare Butelli, sanzione dell’inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società Spal 1910 Spa, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 8.889,00 (Euro ottomilaottocentottantanove/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1 C.G.S., secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Cesare Butelli l’inibizione per giorni 27 (ventisette);
▪ alla Società Spal 1910 Spa l’ammenda di € 8.889,00 (Euroottomilaottocentottantanove/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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